Correzione o rettifica su atto di nascita estero di neo cittadino italiano in cui risulta mancante cognome della madre
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Risposta dell'Avv. Elena Conte
QuesitiUn atto tributario (sollecito pagamento tassa rifiuti) è stato spedito per posta raccomandata all’indirizzo estero di un cittadino residente aire ed è tornato indietro all'ufficio mittente con relazione delle poste estere come "non ritirato". Si chiede se è corretto procedere con deposito ai sensi dell'art. 143 c.p.c. all'ultima residenza conosciuta nel nostro Comune.
A seguito delle modifiche apportate all'art. 60 del D.P.R. n. 600/73 finalizzate a recepire la sentenza della Corte costituzionale n. 366/2007, come disposto dal 4° comma del medesimo articolo, relativamente al caso di cui al quesito, dapprima dovrebbe essere tentata la notifica tramite spedizione dell'atto all'estero con raccomandata A.R. e, solo in caso di esito negativo, sarà possibile procedere con la procedura di cui al primo comma, lettera e):
“e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune, e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione”.
Infatti, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 366/2007, che aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo il D.P.R. n. 600/1973 negli artt. 58, 59 e 60, laddove non prevedono che sia possibile effettuare la notificazione ai contribuenti che risiedono all’estero e di cui sia conosciuto il recapito, tramite la procedura prevista dall’art. 142 c.p.c., è intervenuto il D.L. 40/2010 (convertito con la Legge n. 73/2010) per riorganizzare la notificazione al contribuente residente all’estero, modificando sostanzialmente l’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 il quale, attualmente, così recita per la parte di interesse:
“Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile. In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento è effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera e).
La notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora i medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le modalità previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione.
Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto”.
15 novembre 2021 Elena Conte
Per i clienti Halley: ricorrente QS n. 2098, sintomo n. 2173
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