Membro di commissione concorso con partita IVA e eventuale fattura per compenso
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Eugenio De Calo
QuesitiQuesto Comune ha indetto un concorso pubblico per un posto di geometra. Fra coloro che hanno presentato domanda di ammissione al concorso vi è il dipendente di un altro Comune che sta svolgendo l'attività di supporto al R.U.P. (art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016 e s.m.i.) presso il nostro Ufficio Tecnico. Tenuto conto che il presidente della commissione esaminatrice è il responsabile del suddetto Ufficio Tecnico, potrebbe configurarsi un conflitto d'interessi, anche potenziale?
I rapporti personali di colleganza o di collaborazione tra alcuni componenti della commissione e determinati candidati non sono sufficienti a configurare un vizio della composizione della commissione stessa, non potendo le cause di incompatibilità previste dall’art. 51 (tra le quali non rientra l’appartenenza allo stesso ufficio e il rapporto di colleganza) essere oggetto di estensione analogica, in assenza di ulteriori e specifici indicatori di una situazione di particolare intensità e sistematicità, tale da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale (Consiglio di Stato, sez. VI, 23.09.2014 n. 4789).
La conoscenza personale e/o l’instaurazione di rapporti lavorativi ed accademici non sono di per sé motivi di astensione, a meno che i rapporti personali o professionali non siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali (Cons. Stato, VI, n. 4015 del 2013; Consiglio di Stato, VI, 26.1.2015, n. 327; Consiglio di Stato, sez. III, 28.4.2016, n. 1628).
Perché i rapporti personali assumano rilievo, deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro ed allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio, essendo rilevante e decisiva la circostanza che il rapporto tra commissario e candidato, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente/allievo, si sia concretato in un autentico sodalizio professionale, in quanto tale “connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità d’interessi di carattere economico” (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4015 del 2013), in “un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità” (Cons. Stato, Sez. VI, 27 aprile 2015, n. 2119).
In sede di pubblico concorso l’incompatibilità tra esaminatore e concorrente si può realmente ravvisare non già in ogni forma di rapporto professionale o di collaborazione scientifica, ma soltanto in quei casi in cui tra i due sussista un concreto sodalizio di interessi economici, di lavoro o professionali talmente intensi da ingenerare il sospetto che la valutazione del candidato non sia oggettiva e genuina, ma condizionata da tale cointeressenza (TAR Lazio, Roma, 21.2.2014 n. 2173, T.A.R. Lazio, Roma Sez. III bis, 11.7.2013, n. 6945).
E’ stato ripetutamente affermato (cfr.Cons. di St., sez. VI n. 3373/2017 e n. 4015/2013) che la conoscenza personale e/o il rapporto che si viene a creare tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio non costituiscono motivi di astensione, a meno che non assumano rilievo e intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato venga giudicato non in base al risultato delle prove ma in virtù di detta conoscenza o di detto rapporto (TAR Trentino, sentenza n. 270/2018.
Anche l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in varie delibere, tra cui la delibera n. 1186 del 19 dicembre 2018, ha affermato che “ai fini della sussistenza di un conflitto di interessi fra il valutatore e un candidato, la collaborazione professionale, per assurgere a causa di incompatibilità, così come disciplinata dall’art. 51 c.p.c., deve presupporre una comunione di interessi economici o di vita tra gli stessi di particolare intensità e tale situazione può ritenersi esistente solo se detta collaborazione presenti i caratteri della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale”.
Dunque, in assenza di specifiche disposizioni normative comunali, contenute in atti regolamentari nel Piano Anticorruzione, non è ravvisabile in astratto un conflitto d’interessi e il conseguente obbligo di astensione, tra il candidato, dipendente/collaboratore, e il presidente della commissione di un concorso pubblico, a meno che, tra i due soggetti, non sia presente una comunione di interessi economici o di vita di particolare intensità che possa dar luogo a un sodalizio professionale o da rilevare una intimità amicale tale da ingenerare dubbi sull’imparzialità della commissione.
Resta salva, ovviamente, ogni valutazione di opportunità da valutarsi in concreto da parte del presidente della Commissione che dovrà, comunque, rendere apposita dichiarazione di responsabilità in ordine all’assenza delle cause di astensione di cui all’art. 51 cpc.
16 novembre 2021 Eugenio De Carlo
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