Risposta dell'Avv. Lorella Martini
QuesitiUn comune ha eseguito la notifica di un accertamento IMU a mezzo servizio postale senza che il destinatario effettuasse il ritiro della raccomandata. Successivamente, ha eseguito una nuova notifica del medesimo atto a mezzo del messo comunale, che però è stata eseguita oltre il termine di legge (es. 7 gennaio 2020 stante la scadenza del 31.12.2019). Si chiede se per tale accertamento è rimasta valida (per compiuta giacenza) la prima notifica oppure la seconda notifica abbia inficiato anche la prima.
La seconda notifica non inficia la validità della prima, perché non la sostituisce.
In proposito, ricordiamo che la recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 16183, depositata il 9 giugno 2021, ha confermato che, nella notifica diretta a mezzo posta di atti impositivi da parte dell'ente locale, senza intermediazione dell'Ufficiale giudiziario, in caso di temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito del plico presso l'ufficio postale.
La Corte di Cassazione, infatti, ha da tempo evidenziato come la previsione dell'articolo 1, comma 161, della legge 296/2006, nel consentire la notifica degli avvisi di accertamento tramite raccomandata a/r, fa riferimento ad una forma semplificata di notificazione, alla quale non si applicano le regole della legge 890/1982 (sentenze n. 4448/2009, n. 9111/2012, n. 25952/2017), modalità di notifica che è stata giudicata legittima dalla Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 104/2019. Pertanto, in caso di mancata consegna dell'atto al destinatario presso il suo domicilio, come accade nell'ipotesi della cosiddetta «irreperibilità relativa», non sussiste l'obbligo da parte dell'agente postale di inviare la raccomandata informativa dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale.
15 novembre 2021 Lorella Martini
Per i clienti Halley: ricorrente QT n. 1281, sintomo n. 1365
INPS – 5 giugno 2025
Risposta della Dott.ssa Elena Turci
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