Ripiano del disavanzo di amministrazione in un arco temporale superiore a tre anni.
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiPoiché il legislatore, al fine di venire incontro alle difficoltà finanziarie in cui versano gli enti locali, ha disciplinato ben otto diverse fattispecie di disavanzo, è possibile avere le otto diverse fattispecie?
Si elencano come segue le diverse tipologie di disavanzo, singolarmente derivanti:
1) da riaccertamento straordinario dei residui (in max 30 anni);
2) dal passaggio del calcolo del Fondo crediti dubbia esigibilità con il metodo semplificato al metodo ordinario (in 15 anni a partire dal 2021);
3) dalla contabilizzazione del Fondo Anticipazione di liquidità a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2020;
4) dal mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo, a seguito di sentenze della Corte Costituzionale e di sentenze esecutive di altre giurisdizioni, come previsto dall’art. 1 comma 876 della L 160/2019 (in tre anni);
5) da disavanzo tecnico (art. 3, comma 13, de d. lgs. n. 118/2011);
6) dallo stralcio delle cartelle esattoriali fino a € 1.000 (art. 11-bis, comma 6, del d.l. n. 135/2018; in 5 anni);
7) dal disavanzo ordinario di amministrazione art. 188 del D. lgs. 267/2000 (max 3 anni ma non oltre la durata della consiliatura);
8) da piano di riequilibrio economico-finanziario (da 4 a 20 anni).
15 novembre 2021 Ennio Braccioni
Per i clienti Halley: ricorrente QR n. 3813, sintomo n. 3868
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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