Autentica di firma su un atto di delega

Risposta del Dott. Roberto Gimigliano

Quesiti
di Gimigliano Roberto
17 Novembre 2021

Con la presente chiedo un Vostro riscontro normativo in merito la richiesta presentata da cittadina che vorrebbe provvedere all’autentica della sua firma su un atto di delega.

Nello specifico la cittadina chiede autentica su atto di delega al ritiro di diamanti, identificati con un numero di lotto, presso un ente bancario.

Gli stessi risultano intestati al padre deceduto. L’atto di delega è a favore di uno degli eredi del de cuius.

Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 10 del 30/07/1993 che ha distinto i due istituti di delega e procura;

Considerando un testo interpretativo che così recita:

L’autentica va eseguita laddove essa si limiti ad individuare un soggetto che sostituirà il delegante in un rapporto con altro soggetto, senza però avere alcun potere di intervento, senza cioè che gli sia conferito alcun mandato ad agire o a influire su un procedimento amministrativo.

Nella prassi comune, la delega si applica alla riscossione di provvidenze economiche o, più spesso, al semplice ritiro di documenti. pur non essendo un’istanza, né una dichiarazione sostitutiva, ai fini della autentica della relativa sottoscrizione è stata assimilata ad un’istanza, poiché il delegato non partecipa con la propria volontà al compimento di un’attività giuridica, ma si limita a ricevere l’estrinsecazione materiale di un provvedimento amministrativo già perfezionatosi”. “Il delegato, infatti, nelle fattispecie più ricorrenti nei rapporti con la pubblica amministrazione quali: ritiro di documenti, riscossioni di pensioni, è semplicemente colui che riceve l'estrinsecazione materiale di un provvedimento amministrativo che si è già perfezionato. Pertanto gli atti di delega, sempreché diretti ad una pubblica amministrazione e non concretanti una procura, rientrano tra gli atti di cui è possibile autenticare la sottoscrizione ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15”.

La competenza del funzionario incaricato in materia di autenticazione della sottoscrizione degli atti di delega riguarda indistintamente sia le deleghe destinate alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi, sia le deleghe destinate a soggetti privati che vi consentano. Tale principio è stato affermato dall’art. 2 del Testo Unico; è condivisibile l’interpretazione per cui la circolare n. 10/1993 vada letta alla luce di questa importante innovazione che contraddistingue l’applicabilità delle norme semplificative contenute nel DPR n. 445/2000 rispetto all’applicabilità delle norme della legge n. 15/1968 (in vigore al momento della pubblicazione della circolare), che era limitata esclusivamente alle pubbliche amministrazioni. Per tali ragioni, il funzionario dovrà necessariamente leggere con grande attenzione il documento per cui gli si richiede l’autentica: se sarà chiaro che esso è meramente una delega ad eseguire qualcosa senza alcuna possibilità di azione giuridica del delegato né manifestazione di volontà o impegno da parte del firmatario, allora l’autentica rientrerà nella competenza del funzionario comunale. Diversamente, occorrerà rivolgersi a un notaio: dell’eventuale atto illegittimo, infatti, il pubblico ufficiale potrebbe essere chiamato a rispondere e, oltretutto, l’atto sarebbe viziato con possibili effetti negativi anche per il cittadino.

L’ufficio scrivente è giunto alla conclusione che l’autentica richiesta al funzionario incaricato dal sindaco è al di fuori dalla interpretazione fornita perché trattasi di atto che manifesta una volontà come una autorizzazione, una concessione, un assenso, un permesso, una approvazione, un nulla osta, una ammissione, una accettazione, un diniego, un rifiuto, un rigetto, una rinuncia, una cessazione, una negazione, una procura, un mandato, un incarico, un affidamento, una rappresentanza, una attribuzione.

Nel caso in specie considererei la delega al ritiro UNA AUTORIZZAZIONE, UN MANDATO, UN INCARICO, UN AFFIDAMENTO quindi atto che PUO’ essere autenticato solo da un notaio.

Risposta

L’art. 21 del D.P.R. 445/2000 stabilisce al comma 1 che l’autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonchè ai gestori di servizi pubblici è garantita con le modalità di cui all’art. 38, comma 2 e comma 3 (firma innanzi all’addetto al ricevimento della ‘pratica’, oppure allegazione della fotocopia del documento di identità).

Il 2° comma prevede le eccezioni a questa modalità semplificata, ossia, che l’istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sia presentata a privati (in rapporti inter-privatistici: art. 2) o a pubbliche amministrazioni esclusivamente «al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici».

In questi casi si provvede alla rituale autenticazione della firma.

La restrizione è riferita ai rapporti con i pubblici uffici, per i quali l’autenticazione di firma è possibile soltanto per la ‘delega’ alla riscossione di benefici economici da parte di terzi: pensione, contributi, altro. Nei rapporti tra i privati, invece, l’autenticazione formale della firma va apposta in calce a tutte indistintamente le istanze e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà. Compresa, appunto, la delega alla riscossione da parte di terzi di un beneficio economico disposto da un soggetto privato (es., una borsa di studio da un ente previdenziale privato, e simili).

Un pubblico ufficiale per poter legittimamente autenticare una firma, deve esaminare a monte se esiste una specifica previsione normativa che giustifichi ed autorizzi lo svolgimento della funzione in quanto tale intervento è subordinato al rispetto dei limiti che la norma stessa definisce, l’eventuale superamento dei quali determina il compimento di una attività illegittima.

Solo il notaio ha una competenza generale ad autenticare le sottoscrizioni: la categoria dei pubblici ufficiali autorizzati, ha competenza ad autenticare i singoli atti che la legge attribuisce.

D.P.R. 445/2000 Testo unico delle disposizioni normative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

Art. 21 ISTANZE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ dirette a privati o a PA/gestori di servizi pubblici ai fini della riscossione da parte di terzi di benefici economici L. 53/1990 Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale

Art. 14 Autentiche di firme previste nel procedimento elettorale (non riservate al notaio) D.P.R. 169/2005 Regolamento per il riordino del sistema elettorale degli ordini professionali

Art. 3, comma 7 Autentica della sottoscrizione sulla busta contenente la scheda di voto per corrispondenza per il rinnovo degli ordini professionali L. 386/1990 Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari

Art. 8, comma 3-bis (introdotto da D.L. 70/2011) Autentica sottoscrizione in calce a quietanza liberatoria di assegno emesso senza provvista D.L. 223/2006 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale.

Art. 7 Autentica delle sottoscrizioni di atti e dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione e la costituzione di diritti di garanzia su beni mobili registrati L. 184/1983 Diritto del minore ad una famiglia

Art. 31, comma 3 lettera E) Autentica del consenso scritto all’incontro degli aspiranti adottanti ed il minore proposto dall’autorità straniera D.Lgs. 271/1989 Norme di attuazione del codice di procedura penale

Art. 39 Autentiche per gli atti per i quali il codice di rito prescrive tale formalità

Per i motivi sopra esposti la delega per la quale è richiesta l’autentica non rientra a mio avviso (v. tabella), tra i documenti autenticabili da un funzionario pubblico in quanto si può configurare come un incarico ad agire e non si tratta comunque della riscossione di un beneficio economico.

12 novembre 2021           Roberto  Gimigliano

 

Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 1924, sintomo n. 1955

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