Costi accoglienza minori non accompagnati

Risposta dell'Avv. Elena Conte

Quesiti
di Conte Elena
17 Novembre 2021

Come noto, la normativa vigente pone in capo ai Sindaci l'onere dell’accoglienza dei minori non accompagnati, stranieri (MSNA) e non. Al fine di supportare economicamente i Comuni, contribuendo alla copertura dei costi sostenuti dagli Enti locali per l’accoglienza dei MSNA, lo Stato ha istituito il Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (Decreto Legge 95/2012, art. 23 c. 11, convertito dalla Legge 7 agosto 2012). Il Ministero dell’Interno dunque eroga trimestralmente ai Comuni che ne fanno richiesta, per il tramite delle Prefetture, un contributo giornaliero per ospite nella misura massima di 45,00 euro, IVA inclusa, per l’accoglienza che viene offerta ai MSNA tramite affido familiare o  in strutture autorizzate e/o accreditate per lo specifico target. Si chiede di chiarire (fornendo il riferimento normativo) se il Comune dove si trova la struttura accreditata o dove viene rinvenuto il minore, tenuto conto delle limitate risorse a disposizione, debba farsi carico di tutti i costi di gestione dello stesso, anche se superiori alla cifra rimborsata dal Ministero.

Risposta

Le strutture di prima accoglienza, dal momento della presa in carico del minore, assicurano, per il tempo strettamente necessario, comunque non eccedente i 30 giorni, servizi specialistici finalizzati al successivo trasferimento dello stesso in centri di secondo livello del SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione), già SIPROIMI, con progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti (art. 19, comma 1 e 2, D.lgs. 142/2015). In caso di temporanea indisponibilità nei centri di prima accoglienza o nei centri di seconda accoglienza, l’assistenza e l’accoglienza dei minori sono temporaneamente assicurate dal Comune (art. 19, comma 3). Infine, qualora l’accoglienza non possa essere assicurata dai Comuni, in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, è prevista la possibilità per i Prefetti di attivare strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate a coloro con età superiore ai quattordici anni. (art. 19, comma 3 bis).

Le novità introdotte dal Decreto legge n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 132 del 1° dicembre 2018, non hanno modificato la normativa relativa all’accoglienza dei MSNA. Anche il Decreto legge n. 130 del 21 ottobre 2020, convertito in Legge n. 173/2020, il quale ha rinominato il SIPROIMI, ora SAI, non incide sulla possibilità da parte dei MSNA di accedere al sistema di accoglienza, indipendentemente dalla richiesta di protezione internazionale.

Quindi, nel caso in cui le strutture della rete SIPROIMI risultino indisponibili, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dal comune dove si trova il minore, secondo gli indirizzi stabiliti dal Tavolo di coordinamento nazionale istituito ai sensi dell'articolo 15 del D.lgs. n. 142/2015 presso il Ministero dell'interno, che ha il compito di programmare gli interventi del sistema di accoglienza, compresi i criteri di ripartizione regionale dei posti disponibili. È fatta salva la possibilità di trasferire il minore in altro comune, tendendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore. I comuni che assicurano l'attività di accoglienza accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale per i minori non accompagnati.

È prevista anche la possibilità per i Prefetti di attivare strutture di accoglienza temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati (art. 19, comma 3-bis, D.lgs. n. 142/2015, introdotto da art. 1-ter, D.L. n. 113/2016). In particolare, si stabilisce che in presenza di due condizioni, ossia in caso di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati e qualora i comuni non riescano a garantire l'accoglienza nelle forme già previste dalla legge, il Prefetto disponga l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di 50 posti per ciascuna struttura. In tali strutture possono essere accolti solo i minori di età inferiore agli anni quattordici per il tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di seconda accoglienza.

Quindi, per sostenere le attività di accoglienza dei minori da parte dei comuni è stata riconosciuta a tutti i minori non accompagnati la possibilità di accedere ai servizi territoriali, finanziati con il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo.

ll Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati era stato originariamente istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 23, comma 11 (quinto periodo), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (L. 135/2012), con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2012.

Nel tempo la dotazione del Fondo è stata incrementata per far fronte alle crescenti esigenze di accoglienza dei minori in relazione ai numeri elevati di ingressi. Da ultimo, la legge di bilancio 2020 (art. 1, co. 882-883, L. 160/2019) ha incrementato le risorse destinate al Fondo di 1 milione annuo, a decorrere dal 2020, destinando l'incremento ad alcune finalità specifiche, quali: a) interventi a favore dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati; b) rimborso a favore delle aziende fino al 50 per cento dei costi sostenuti per permessi di lavoro retribuiti accordati come "clausola di maggior beneficio" ai tutori volontari, fino a 60 ore per tutore, per adempimento connessi con l'ufficio della tutela; c) rimborsi a favore dei tutori volontari per spese sostenute in adempimenti connessi all'ufficio della tutela volontaria.

Secondo quanto previsto dalla legge di bilancio 2020, il Fondo per l'accoglienza dei minori reca uno stanziamento complessivo pari a circa 166 milioni di euro per il 2020 e 166 milioni per il 2021 e 186 per il 2022 (cap. 2353 dello stato di previsione del Ministero dell'Interno).

Parallelamente, è stata estesa a tutti i minori stranieri non accompagnati, richiedenti o non la protezione internazionale, la possibilità di accedere ai servizi di accoglienza finanziati con il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo, a cui in precedenza erano avviati solo i minori che avessero fatto domanda di protezione internazionale (art. 1, co. 183, L. n. 190/2014; art. 12, L. n. 47/2017).

Gli interventi in favore minori stranieri non accompagnati sono finanziati, inoltre, anche da parte delle risorse provenienti dal Fondo europeo asilo, migrazione e integrazione (FAMI) 2014-2020.

Quindi, la normativa vigente pone in capo ai Sindaci l’onere dell’accoglienza dei minori non accompagnati. Ciascun Comune, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, determina liberamente le modalità di erogazione dei servizi di accoglienza (gestione diretta del servizio, affidamento a soggetto del privato sociale, affido familiare). I comuni assicurano l'attività di accoglienza accedendo ai contributi disposti dal Ministero dell'interno, a valere sul Fondo nazionale per i minori non accompagnati o comunque su tutti i menzionati fondi, interloquendo a tal fine con i competenti Uffici delle Prefetture di riferimento.

Il Ministero dell’Interno eroga trimestralmente ai Comuni che ne fanno richiesta, per il tramite delle Prefetture, un contributo giornaliero per ospite nella misura massima di 45,00 euro, IVA inclusa, per l’accoglienza che viene offerta ai MSNA tramite affido familiare o in strutture autorizzate e/o accreditate per lo specifico target, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale. Tale importo è stato definito a seguito dell’Intesa sancita nella seduta della Conferenza Unificata del 10 luglio 2014.

Ebbene, le risorse trasferite dal Ministero a valere sul Fondo non costituiscono un rimborso delle spese sostenute dagli enti locali per l’accoglienza dei MSNA quanto, piuttosto, un contributo per prestazioni già erogate.

 

 

In conclusione, in relazione al rimborso delle spese è applicabile il principio previsto dalla legge-quadro sul Servizio Sociale, n. 328/2000, articolo 6, comma 4, secondo cui:

4. Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica”.

Quando i minorenni non sono registrati come residenti, la competenza si valuta con riferimento al luogo in cui essi hanno i loro principali interessi.  Questo anche in base a principi di diritto internazionale minorile, secondo i quali la residenza è da intendersi in senso sostanziale e non in base alle diverse registrazioni eventualmente previste negli Stati (ad esempio, per la Convenzione internazionale sulla competenza delle autorità e legge applicabile in materia di protezione dei minori, L’Aja, 5 ottobre 1961).

Inoltre, la Circolare del Ministero dell’Interno del 24 aprile 2013 stabilisce che l’obbligo di collocare in luogo sicuro, ovvero in una struttura di accoglienza autorizzata/accreditata, comporta la presa in carico del minore da parte dei servizi sociali del Comune nel cui territorio la struttura è presente.

12 novembre 2021                    Elena Conte

 

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