Indennità di turno alla polizia locale

Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
17 Novembre 2021

Non avendo mai avuto, fino ad oggi, necessità di applicare l’indennità di turno avremmo bisogno di un analisi dettagliata dell’indennità da applicare alla polizia locale.

 

  • Caratteristiche del servizio per l’applicazione
  • Numero minimo di agenti per poterla applicare
  • Casi di compatibilità o incompatibilità con altre indennità e con la reperibilità.
Risposta

L'articolazione per turni dell'orario di lavoro è fondamentalmente finalizzata ad ampliare la fascia di fruibilità dei servizi al pubblico o consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo di impianti e strutture; il personale interessato deve essere coinvolto e compensato secondo le regole dettate dal CCNL funzioni locali.

L'art. 23 del CCNL 21.5.2018 disciplina la possibilità delle singole amministrazioni, in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di istituire turni giornalieri di lavoro, i quali richiedono una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni orarie giornaliere.

Le principali novità introdotte dal CCNL 21.5.2018 rispetto alla previgente disciplina (art. 22 del CCNL del 14.9.2000, il quale viene comunque disapplicato) sono le seguenti:

  • l'adozione dei turni può anche prevedere una parziale e limitata sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne;
  • I turni notturni vanno dalle 22 alle 6 e quelli notturni e festivi dalle 22 del giorno prefestivo e le 6 del giorno festivo ed ancora dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo;
  • Il personale che si trovi in particolari situazioni personali e familiari (tutele connesse alla maternità o paternità, assistenza di familiari portatori di handicap, inserimento in progetti terapeutici di recupero, necessità connesse alla frequenza dei propri figli agli asili nido, alle scuole materne e scuole primarie, impegno in attività di volontariato) può, a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni. Non sono, inoltre, obbligati a prestare lavoro notturno: la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa, la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni, la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il dodicesimo anno di età o, in alternativa ed alle stesse condizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la stessa. Sono, infine, comunque escluse le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino.
    Lo svolgimento della prestazione lavorativa secondo un’articolazione per turni richiede una programmazione preventiva in modo da attuare una distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all’articolazione adottata dall’ente (art. 23, comma 2) e al fine di tenere conto delle professionalità necessarie per ciascun turno (art. 23, comma 3, lettera a)). L’esigenza di considerare una equilibrata distribuzione non implica necessariamente che in ogni turno vi sia lo stesso numero di dipendenti in servizio in quanto ciò dipenderà dalle esigenze organizzative dello specifico servizio interessato.

Per compensare il disagio derivante dall’articolazione in turni della prestazione lavorativa è prevista la corresponsione di una specifica indennità per i periodi di effettiva prestazione in turno la cui entità è determinata in relazione al momento di espletamento della prestazione lavorativa come segue:

  1. turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione individuale mensile;
  2. turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione individuale mensile;
  3. turno festivo-notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione individuale mensile.

La retribuzione individuale mensile di riferimento per il calcolo della maggiorazione del compenso orario, disciplinata dall’art. 10, comma 2, lett. c) del Ccnl del 9.5.2006, è costituita dal valore base corrispondente alla posizione economica attribuita inclusa la retribuzione individuale di anzianità, la retribuzione di posizione nonché da altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile.

Al lavoratore chiamato a rendere la propria prestazione lavorativa, nell’ambito di un’organizzazione del lavoro per turni, spetta solo la maggiorazione prevista dal Ccnl con esclusione di ogni possibilità dello stesso di fruire, in aggiunta o in sostituzione del suddetto compenso (ipotesi non contemplate e non consentite in alcun modo dalla disciplina contrattuale), anche di un riposo compensativo (cfr. orientamento applicativo ARAN RAL1973 del 9.4.2018).

Nella programmazione dei turni il dirigente responsabile deve garantire all’interno di ogni periodo di 24 ore un periodo di riposo di almeno 11 ore consecutive. Inoltre, i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani possono essere attivati solo in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore. Non è possibile superare i 10 turni notturni per mese per ciascun dipendente, salvo esigenze eccezionali o derivanti da eventi o calamità naturali che, quindi, devono essere adeguatamente motivate.

In considerazione del particolare disagio connesso al lavoro notturno, sono prioritariamente adibiti allo stesso i lavoratori che ne facciano richiesta e in relazione ai particolari rischi per la salute implicati dalla particolare articolazione della prestazione lavorativa, i lavoratori adibiti al lavoro notturno sono sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte del medico competente, incaricato ai sensi del Dlgs. 626/1994, e devono essere informati sui maggiori rischi, ove presenti, derivanti dallo svolgimento del lavoro nelle ore notturne.

Agli oneri derivanti dalla corresponsione dell'indennità in questione si fa fronte, in ogni caso, con il fondo per le risorse decentrate (art. 67).

Il numero minimo di dipendenti non è espressamente indicato dalla normativa contrattuale vigente ma si ritiene debba essere tale da consentire una effettiva organizzazione del lavoro per turni nel rispetto dei principi sopra esposti.

Reperibilità e turno sono istituti contrattuali che hanno finalità diverse e, pertanto, possono essere compatibili.

Infine, l’indennità di servizio esterno di cui all’art. 56-quinquies e l’indennità di funzione di cui all’art. 56-sexies del Ccnl 21.5.2018, previsti per il personale della polizia locale, sono cumulabili con l’indennità di turno.

12 novembre 2021        Angelo M. Savazzi

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 3944, sintomo n. 4055

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