Dissesto: limite temporale per la competenza dell’Organismo Straordinario di Liquidazione.
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
QuesitiDovendo questo ente provvedere alla liquidazione di una indennità di occupazione (per lavori di regimentazione acque piovane in una località del Comune) ad un privato cittadino, si chiede cortesemente se tale spesa può essere coperta con i proventi dei permessi a costruire e, se si, la giusta codifica da utilizzare per il pagamento della relativa somma.
Il comma 460 dell’art. 1 della Legge n. 232/2016 dispone che “A decorrere dal 1º gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonchè a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche. A decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse non utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori”.
L’art. 10 del DL 17 marzo 2020 n. 18, convertito con l. 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto che, limitatamente agli esercizi 2020 e 2021, gli enti locali possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza da Covid-19 in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni.
Così ricostruito il quadro normativo, ritengo che la spesa prospettata non possa essere finanziata con i proventi dei permessi di costruire, visto che non rientra in alcuna delle ipotesi indicate dale norme riportate.
12 novembre 2021 Mario Petrulli
Per i clienti Halley: ricorrente QR n. 3811, sintomo n. 3866
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 30 aprile 2025 – Id: 34201
Risposta del Dott. Cristoforo Di Lorenzo
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