Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiSi chiede di avere chiarimenti sulla nuova contabilizzazione della anticipazione di liquidità ex D.L.35 e le conseguenti variazioni di bilancio da predisporre entro il 30.11.2021.
L’articolo 52 del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto sostegni-bis), come convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 ha dettato la nuova disciplina della contabilizzazione del FAL, prevedendo quanto segue:
per l’esercizio 2020:
a) la quota del FAL da restituire al 31.12.2020 va esposta nella quota accantonata dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2020;
b) l’eventuale maggior disavanzo derivante da detto accantonamento, quale risulta al 31 dicembre 2019 e al netto della quota rimborsata nel 2020, può essere ripianato in quote costanti a decorrere dall’esercizio 2021 entro il termine massimo di dieci anni;
dall’esercizio 2021:
c) gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti: tale spesa deve essere coperta con risorse di parte corrente (primi tre titoli dell’entrata) e non può essere finanziata dalla quota di FAL accantonata nell’avanzo;
d) gli enti locali in occasione del rendiconto accantonano nel risultato di amministrazione la quota del FAL ancora da restituire al termine dell’esercizio (ridotta cioè della quota annua rimborsata di cui alla precedente lettera c);
e così via fino al totale rimborso dell’anticipazione.
Per quanto concerne le eventuali variazioni di bilancio conseguenti a quanto sopra ricordato da effettuare entro il corrente mese, le stesse possono riguardare:
1) la iscrizione in bilancio della quota annua di recupero del maggior disavanzo di cui alla precedente lettera b) (fattispecie che riguarda esclusivamente gli enti in disavanzo, e sempre che tale iscrizione non sia stata già disposta - come sarebbe stato necessario a norma dell’articolo 188 del TUEL - in occasione della approvazione del rendiconto 2020);
2) la iscrizione in bilancio della quota annuale di rimborso di cui alla precedente lettera c) (sempre che tale spesa non risulti già prevista nel bilancio in corso).
11 novembre 2011 Ennio Braccioni
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