Termini di preavviso

Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
12 Novembre 2021

Una dipendente del Comune assunta a seguito di mobilità da altro Comune, rassegna le proprie dimissioni in quanto vincitrice di concorso in altro Ente. Quale è il periodo di lavoro da considerare ai fini dei termini di preavviso? Il solo periodo di lavoro presso il nostro Comune o anche il periodo di lavoro nel Comune dal quale arriva con mobilità? A quanto ammonta l'indennità di mancato preavviso?

Risposta

In tutti i casi in cui per la risoluzione del rapporto sia previsto il preavviso o la corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:

  1. due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni;
  2. tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni;
  3. quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni.

In caso di dimissioni del dipendente i predetti termini sono ridotti alla metà.

Il rispetto dei termini di preavviso è previsto obbligatoriamente, indipendentemente da quale sia la parte che intende recedere dal contratto individuale sottoscritto al momento della costituzione del rapporto di lavoro. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini di preavviso è tenuta a corrispondere all’altra parte una indennità pari all’importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. Il preavviso è un diritto disponibile; è facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all’inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell’altra parte, senza la corresponsione dell’indennità cdi mancato preavviso.

Ai fini della determinazione del termine del preavviso occorre considerare l’anzianità di servizio maturata complessivamente, tenendo anche conto del periodo di lavoro svolto nel Comune dal quale si proviene per mobilità. La mobilità tra pubbliche amministrazioni consiste in una cessione del contratto di lavoro in conseguenza della quale non vi è estinzione del precedente rapporto di lavoro e costituzione di un nuovo rapporto, bensì il proseguimento del medesimo rapporto di lavoro con il nuovo ente con le medesime caratteristiche e con gli identici contenuti che aveva presso il precedente datore di lavoro pubblico. Vi è quindi la sostituzione soggettiva di una parte del rapporto che, pertanto, mantiene inalterata la configurazione giuridica ed economica.

11 novembre 2021           Angelo M. Savazzi

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 3938, sintomo n. 4049

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