Referendum 2025: le indicazioni per l'ammissione di elettori al voto con procedura speciale
Ministero dell’Interno – 4 giugno 2025
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiL’Ente intende assumere, a tempo pieno ed indeterminato, un operaio polifunzionale, cat. B3.
Si chiede se sia legittimo bandire il concorso nelle more delle procedure obbligatorie di cui all'art.34 bis del D. Lgs.vo n.165/2001 inserendo pertanto nel bando di concorso la clausola secondo cui l'assunzione subordinata all'esito negativo delle predette procedure (con conseguente riserva di annullamento del bando in caso di esito positivo).
Il comma 4 dell’art. 34-bis stabilisce che: “Le amministrazioni, decorsi quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le università, e per conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere all’avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l’assegnazione di personale ai sensi del comma 2”.
Pertanto, l’eventuale clausola contenuta nel bando di concorso che subordina l’assunzione all’esito negativo della procedura di mobilità è nulla. La norma chiaramente indica che l’avvio della procedura concorsuale può avvenire solo dopo l’esito infruttuoso della procedura di mobilità.
Va ricordato, inoltre, che l’avvio di una procedura concorsuale determina oneri sia per l’amministrazione che per i partecipanti.
dott. Angelo Maria Savazzi 9 novembre 2021
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