Motivo di iscrizione anagrafica per richiedente protezione speciale già cancellato da altro comune per allontanamento dalla struttura di accoglienza
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta del Dott. Roberto Gimigliano
QuesitiSi può trascrivere un atto di nascita formato all'estero con finalità di iscrizione AIRE per un bambino nato da maternità surrogata e figlio di due persone dello stesso sesso (sesso maschile)? L'ufficiale di stato civile si può rifiutare?
Come sicuramente è al corrente la legge italiana non consente la formazione di tale atto di nascita giusti orientamenti e sentenze della Corte Costituzionale.
Difatti, per quanto riguarda la possibilità del riconoscimento in Italia di atti di nascita redatti all’estero recanti l’indicazione di due genitori dello stesso sesso la Corte ha precisato che in quel caso si applica un diverso parametro normativo, quello dell’ordine pubblico, a venire in rilievo sono i principi di continuità e conservazione dello status filiationis, oltre che quello di circolazione degli atti giuridici formati all’estero.
Viene anche affermato che «il giudizio sulla contrarietà all’ordine pubblico della legge straniera non è diverso a seconda che si tratti di recepire un atto straniero o di fare diretta applicazione della legge straniera».
Ciò nella pratica dell'ufficio corrisponde a dire che è trascrivibile l'atto di nascita di soggetto il cui atto è stato formato all'estero e del quale l'ufficiale di stato civile dovrà occuparsi della trascrizione, mentre, caso ben differente è la trascrizione di atto di nascita di genitori dello stesso sesso di atto formato in Italia.
In sintesi, il principio che si ricava dalla pronuncia delle Sezioni Unite riportata è che la nuova nozione di ordine pubblico non comporta una riduzione o un arretramento del controllo da parte dell’ordinamento ai fini dell’applicazione della legislazione straniera. Allo stesso tempo, la semplice diversità tra un istituto straniero e la legge italiana non può automaticamente tradursi nel contrasto del primo con l’ordine pubblico; infatti, resta sempre ferma la necessità che, specie nel diritto sostanziale, la legge straniera non produca effetti incompatibili con i principi costituzionali, anche nel caso in cui gli stessi non siano principi inviolabili.
Stralcio sentenza Corte Costituzionale
Omissis……
IV.1. – La prospettata questione di legittimità costituzionale appare infondata, altresì, in riferimento a tutti i parametri costituzionali invocati dal rimettente, sotto un ulteriore profilo.
È noto che da sempre l’ordinamento di stato civile si basa su un sistema bipartito che annovera:
Mentre gli atti indicati sub b) possono essere stati formati secondo la legge del luogo, oppure secondo la legge italiana quando siano stati compiuti innanzi all’autorità consolare o diplomatica italiana, i primi – ovvero gli atti sub a) – non possono che essere formati secondo il diritto italiano.
L’ordinamento italiano, al contrario, si fonda sul “naturale” presupposto che gli atti di stato civile formati in Italia seguano il diritto italiano, mentre quelli formati all’estero possano essere trascritti nei registri di stato civile (come osservato sopra, con modalità e funzioni diverse, a seconda che siano relativi a italiani o a stranieri residenti in Italia), previo vaglio di non contrarietà all’ordine pubblico.
In definitiva, ritenere che la norma che non consente la formazione in Italia dell’atto di nascita di un minore nato da una coppia di persone dello stesso sesso che siano ricorse alla PMA determini una irragionevole discriminazione tra la fattispecie in questione e quella relativa alla trascrizione del medesimo atto di nascita formato, però, in un diverso ordinamento (e secondo le relative regole) significherebbe pervenire all’assurda conclusione che il nostro ordinamento dovrebbe sempre e comunque adeguarsi alle norme degli ordinamenti stranieri, allorquando esse siano applicabili in forza della l. n. 218 del 1995
Tenuto conto che l'istanza è anche contraria alle previsioni dell'art. 1 comma 20 della legge 76/2016: " Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le "parole" coniuge , "coniugi", o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forma di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso…...omissis…… La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n.18. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti".
Preso atto che l'art. 250 del codice civile non richiama i dettati normativi previsti, e preso atto dell’orientamento della Corte Costituzionale, a parere dello scrivente, non si può dare seguito alla richiesta di riconoscimento di entrambi gli istanti come genitori.
Norme di applicazione necessaria», per testuale definizione dell’art. 17 della legge n. 218 del 1995, sono appunto le «norme italiane che, in considerazione del loro oggetto e del loro scopo, debbono essere applicate nonostante il richiamo alla legge straniera».
8 novembre 2021 Roberto Gimigliano
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 1914, sintomo n. 1945
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
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Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
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