Apertura esercizio media struttura di vendita non alimentare

Risposta dell'Avv. Elena Conte

Quesiti

Il 23 dicembre 2020 questo ente riceve attraverso il portale “Impresa in un giorno” una domanda di apertura di un esercizio di media struttura di vendita non alimentare, questo SUAP inoltra la pratica a tutti gli enti interessati per i pareri di competenza. Il parere con nulla osta sanitario viene ricevuto da questo ente in data 05/03/2021. Il parere di competenza del comando di polizia locale viene ricevuto in data 10/07/2021 (favorevole). Il parere dell'ufficio tecnico arriva solo oggi e sotto il profilo urbanistico risulta negativo. La media struttura al momento è in attività per silenzio assenso. Si chiede quale determinazione deve assumere questo Suap.

Risposta

Sulla base della ricostruzione fattuale riportata nel quesito il silenzio assenso è maturato dopo 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, al netto di eventuali sospensioni a seguito di richiesta di integrazioni. Occorre ora aggiungere che in base alla legge 17 luglio 2020, n. 77 vige l’istituto dell’attestazione del silenzio-assenso.

Con riferimento agli eventuali provvedimenti adottati successivamente al perfezionamento del silenzio assenso, il nuovo comma 8-bis dell’art. 2 della legge n. 241/1990, introdotto dal decreto legge n. 76/2020 (c.d. decreto Semplificazioni), sancisce l’inefficacia del provvedimento emanato oltre i termini procedimentali in tutti i casi in cui operi il regime del silenzio assenso.

Alla luce della sopra riportata novità normativa è, quindi, da escludere che possa essere adottato un provvedimento espresso capace di incidere sull’assenso ormai consolidato (ipotesi che, in passato, pure era stata sostenuta da una giurisprudenza minoritaria che ammetteva la possibilità di intervenire su un silenzio assenso formatosi, ad esempio, sulla base di una carenza documentale, di una falsa rappresentazione dei luoghi, di una discrasia tra lo stato di fatto e quello riportato in eventuali relazioni tecniche, etc.).

Residua al Comune la possibilità dell’annullamento in autotutela, da esercitarsi nel rispetto e nei limiti degli artt. 21-octies e 21-nonies della legge n. 241/90 e dell’art. 264, comma 1, lett. b) del D.L. n. 34/2020, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di prevenire eventuali impugnazioni e richieste risarcitorie.

Oltre alle condizioni temporali per l’attuazione dell’autotutela, il suo esercizio è subordinato alla sussistenza dei presupposti consistenti nell’illegittimità originaria del provvedimento, all’interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione diverso dal mero ripristino della legalità e all’assenza di posizioni di affidamento consolidato in capo ai destinatari, da esplicitare attraverso una puntuale e convincente motivazione.

8 novembre 2021          Elena Conte

 

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Scritto il 11/11/2021 , da Conte Elena

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