Risposta dell'Avv. Elena Conte
QuesitiUn distributore di carburante a cui è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impianto in attesa di collaudo 15nnale ha richiesto via pec la proroga dell'esercizio provvisorio perché la regione Campania non ha ancora nominato la commissione di collaudo. Il punto è il seguente: la richiesta di proroga all'esercizio provvisorio è arrivata oggi dopo la scadenza della proroga dei sei mesi da un mese. In che termini e in che modo è possibile rilasciare il nuovo titolo all'esercizio provvisorio in attesa che la regione Campania nomini la commissione di collaudo?
Il D.lgs. 11/02/1998, n. 32 (art. 1, comma 5) prevede che “Le verifiche sull’idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate al momento del collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente verifica”.
A tal proposito, non risulta, a chi scrive, una norma nazionale che preveda l’esercizio provvisorio in attesa del collaudo quindicennale.
Dal punto di vista della normativa regionale, ad esempio, in Lombardia è stato approvato il D. Dirig. reg. 06/07/2017, n. 8143 il quale prevede che l’impresa presenti la documentazione per le verifiche in capo ad ATS e ARPA e non esiste un “nuovo” collaudo. Qualora non venga presentata la documentazione richiesta il comune prima diffida e poi revoca l’autorizzazione. Qualora ATS e ARPA comunichino “prescrizioni/condizioni” il Comune richiede alla società quanto necessario per conformarsi.
In Toscana, invece, si procede con l’autocollaudo e poi, ogni quindici anni, il titolare presenta una perizia giurata al SUAP, predisposta da un professionista abilitato, attestante l’idoneità tecnica dell’impianto ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale.
In Campania, come è noto, l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti, l'installazione di impianti di carburante a uso privato, la ristrutturazione totale dell'impianto e l'aggiunta di nuovi carburanti diversi da quelli già autorizzati sono soggette a collaudo, ai fini della messa in esercizio degli impianti (cfr. Legge regionale 21/04/2020, n. 7, art. 125).
Per ottenere il collaudo dell'impianto occorre presentare domanda alla Regione e al Comune, così come previsto dalla Legge regionale 21/04/2020, n. 7, art. 140.
La Regione convoca la commissione di collaudo entro 30 giorni dalla domanda. Il collaudo è effettuato da una apposita commissione costituita dai soggetti elencati dalla Legge regionale 21/04/2020, n. 7, art. 140, alla presenza di un rappresentante del titolare dell'autorizzazione petrolifera.
In attesa del collaudo, il SUAP può autorizzare l’esercizio provvisorio dell'impianto per un periodo non superiore a 180 giorni prorogabili solo in caso di comprovata forza maggiore (cfr. Legge regionale 21/04/2020, n. 7, art. 140, comma 9).
Inoltre, il comma 10 dell’art. 140 della sopracitata così recita:
“9. In attesa del collaudo e su richiesta del titolare dell'autorizzazione, corredata da una perizia giurata a firma di un tecnico abilitato attestante il rispetto della normativa vigente con particolare riguardo agli aspetti di sicurezza e fiscali, l'amministrazione che rilascia il titolo abilitativo può autorizzare l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a centottanta giorni, prorogabili solo in caso di comprovata forza maggiore.
10. Le verifiche sull'idoneità tecnica di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonché di conformità al presente testo unico degli impianti di distribuzione carburanti sono effettuate al momento del collaudo. A tal fine, il collaudo è ripetuto su istanza del titolare dell'autorizzazione non oltre quindici anni dalla precedente verifica”.
In conclusione, fermo restando che non si intravede un caso di forza maggiore, nell’ipotesi del quesito si potrebbe applicare comunque il D.P.R. n. 160/2010 nel senso che potrebbe ricorrere l’auto-collaudo ex art. 10 del D.P.R. citato: l’asseverazione tecnica sostituirebbe il lavoro della commissione.
5 novembre 2021 Elena Conte
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