Potere valutativo della prefettura in merito all'istanza di cambiamento del cognome quale espressione del diritto all'identità personale
Consiglio di Stato – Sezione III – Sentenza 27 maggio 2025, n. 4578
Risposta del Dott. Roberto Gimigliano
QuesitiChiedo cortesemente come procedere rispetto alla richiesta di residenza e di prima emissione di carta d'identità di un'utente (cittadina italiana, cancellata per irreperibilità dal proprio Comune di residenza negli anni '90) che ha come unico documento di riconoscimento un "International Roma Pass - Roman pass" appena rilasciato. Più in generale, chiedo per favore un approfondimento sulle caratteristiche di questo tipo di documento.
il riconoscimento di un soggetto richiedente il documento d’identità può avvenire nei seguenti modi:
R.D. 6.5.1940, n. 635 Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. Art. 289“La carta di identità deve essere rilasciata dopo rigorosi accertamenti sulla identità della persona richiedente, da eseguirsi, ove sia necessario, a mezzo degli organi di polizia”
È l’operazione più importante e delicata che il funzionario comunale competente al rilascio della carta di identità è chiamato a compiere: l’identificazione DI FATTO, NON PRATICABILE troppo spesso viene sottovalutata ed eseguita con eccessiva approssimazione
Carta di identità (anche deteriorata o scaduta)
Cartellino della carta di identità scaduta o ancora valida ma non più in possesso del suo titolare (per smarrimento, deterioramento, furto)
Passaporto o documento equipollente (anche scaduto).
Qualsiasi documento di riconoscimento (anche scaduto)
Conoscenza diretta da parte del funzionario comunale
I documenti scaduti o deteriorati dovranno consentire l’identificazione, con ragionevole certezza, dell’interessato. La modalità di riconoscimento a mezzo testimoni è una modalità di identificazione non espressamente prevista da alcuna norma.
L’unica disposizione vigente alla quale si può fare riferimento, per analogia, è l’“Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili” approvato con Legge n. 89 del 16.2.1913
ATTENZIONE: la legge sul Notariato consente al Notaio di avvalersi di due testimoni fidefacenti al fine di identificare le parti che devono sottoscrivere davanti a lui un atto negoziale L’identificazione di una persona al fine del rilascio di un documento di identità anche ai fini di P.S.
La Legge 16.02.1913, n. 89 Art. 49. “Il notaio deve essere certo dell'identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza, anche al momento della attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento. In caso contrario il notaio può avvalersi di due fidefacienti da lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni”. Art. 50. “I testimoni debbono essere maggiorenni, cittadini della Repubblica o stranieri in essa residenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, avere la capacità di agire e non essere interessati nell'atto. Non sono testimoni idonei i ciechi, i sordi, i muti, i parenti e gli affini del notaro e delle parti nei gradi indicati nell'art. 28, il coniuge dell'uno o delle altre e coloro che non sanno o non possono sottoscrivere. Tale prassi è fortemente sconsigliabile per la scarsa affidabilità di tale sistema di identificazione e per le conseguenti responsabilità del funzionario comunale che rilascia il documento.
Il documento di riconoscimento in Italia è ogni documento ritenuto tale, emesso dallo Stato attraverso una pubblica amministrazione italiana, aventi i requisiti prescritti dalla legge. L' ordinamento giuridico italiano riconosce come equipollenti i documenti d'identità ed alcuni documenti di riconoscimento individuati dalla legge.
Sono identificati come documento di riconoscimento tutti i documenti, purché:[3]
I documenti riconosciuti come equipollenti sono:[7]
Personalmente ritengo che il “International Roma Pass - Roman pass” non rientri tra i documenti rilasciati da un’amministrazione dello Stato, lo sarebbe però se provvisto di un logo dell’Ente rilasciante, la firma di un funzionario pubblico la data, il luogo di rilascio, e timbro anche se rilasciato dal Comune di Roma quantomeno per il semplice riconoscimento facciale.
4 novembre 2021 Roberto Gimigliano
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Consiglio di Stato – Sezione III – Sentenza 27 maggio 2025, n. 4578
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