Debito fuori bilancio

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
08 Novembre 2021

Con riferimento ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente dinanzi al Giudice, a seguito della controproposta transattiva di controparte di definire la vicenda con la corresponsione da parte di questo Comune a saldo e stralcio della somma omnicomprensiva di Euro XXXXXXX una spesa per l'acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 del TUEL, si chiede di sapere se la spesa da pagare attraverso questa transazione si configura o meno come debito fuori bilancio.

Risposta

La somma oggetto della vertenza, sfociata in un decreto ingiuntivo, riguarda una spesa per l'acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 del TUEL: rappresenta cioè per l’Ente un debito fuori bilancio.

Al riguardo si evidenzia l’orientamento della magistratura contabile secondo cui la presenza di una eventuale transazione relativa ad un decreto ingiuntivo non esime l’Ente dall’obbligo del riconoscimento formale del debito da parte dell’organo competente, che il Testo Unico degli enti locali individua nel Consiglio comunale (Corte dei conti, Sez. Umbria, n. 85/2017; Corte dei conti, Sez. Puglia, n. 57/2017 e n. 2/2019) e che il ricorso alla transazione, in sostituzione del riconoscimento del debito fuori bilancio, potrebbe assumere carattere elusivo e rappresentare un comodo espediente per evitare la pronuncia sulla fattispecie da parte dell’organo consiliare e la trasmissione degli atti alla Procura contabile (Corte dei conti, Sez. Puglia, n. 112/2021).

Deve certamente riconoscersi la possibilità per l'ente locale di presentare al Consiglio comunale un debito di importo ridotto, ottenuto a seguito di negoziazione con il fornitore; dovendosi peraltro ravvisare la competenza del consiglio comunale ad approvare la suddetta transazione, in quanto sostitutiva del debito originario, si è in presenza di un provvedimento che sostanzialmente assorbe il riconoscimento del debito fuori bilancio, ottenuto dalla previa transazione da parte dell'ente locale, con conseguente obbligo della trasmissione di tale transazione agli organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei conti (ai sensi dell’articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002), stante l'assenza di uno specifico provvedimento di riconoscimento di debito, a essa prodromico.

In conclusione si ritiene che alla deliberazione da adottarsi in ordine alla transazione proposta debbano applicarsi le disposizioni previste per i debiti fuori bilancio (competenza del consiglio comunale, obbligo del previo parere dell’organo di revisione e successivo inoltro alla Procura della Corte dei conti).

3 novembre 2021          Ennio Braccioni

 

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