In virtù della normativa di cui al D.Lgs. 75/2017, questo ente intende procedere alla stabilizzazione dal 2018 di n. 1 dipendente precario, Vigile Urbano;
La posizione del dipendente risulta la seguente:
- l'assunzione è stata effettuata in seguito ad una procedura concorsuale;
- attualmente risulta in servizio sino al 31/12/2017;
- l'assunzione ha avuto inizio il 14/07/2008 per Tre mensilità;
e le assunzioni sono proseguite anche negli anni successivi con le stesse funzioni, ad eccezione del 2013, in questa anno ha svolto attività lavorativa per 6 Mesi, come "Operaio" per un cantiere di rimboschimento;
Si chiede se nel termine dei tre anni, possano essere conteggiati anche i sei mesi svolti con altra mansione lavorativa, o in alternativa, il conteggio dei tre anni in servizio possa essere conteggiato dalla prima data di assunzione, e cioè dal 14/07/2008 sino al 31/12/2017.
La disciplina di superamento del precariato, introdotta dall’art. 20 del dlgs 75/17 e proprio nei giorni scorsi dettagliata dalla circolare Funzione Pubblica n. 3 del 23 novembre 2017, prevede i seguenti requisiti di accesso al piano di stabilizzazioni previsto per il triennio 2018-20: essere stati assunti a tempo determinato con procedure concorsuali; essere in servizio alla data di entrata in vigore della legge delega 124/15 (agosto 2015) con contratto a tempo determinato, e aver maturato tre anni di servizio, anche non continuativo, negli otto anni precedenti il 31 dicembre 2017.
Quindi, per rispondere al quesito, ovvio che non si può retrocedere al luglio 2008, ma la norma non prevede alcun riferimento al profilo professionale, bensì alla tipologia di contratto, che deve essere a termine. Se il dipendente possiede i requisiti sopra indicati può essere stabilizzato.
27 novembre 2017 Ludovica Iarussi
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 29 maggio 2025
Risposta del Dott. Matteo Barbero
Agenzia delle Entrate – Comunicato stampa 29 maggio 2025
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