L’art. 23, comma 2, del D.Lgs.25 maggio 2017, n. 75 prevede che “….a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.
L’art. 34 comma 2 del D.L. 34/2019 recita “…. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”.
La nuova base di calcolo sul salario accessorio annuale è pertanto, solo quella riferita al valore pro-capite al 31/12/2018 del fondo e delle posizioni organizzative, per cui se il personale diminuisce il fondo non potrà essere in ogni caso inferiore al valore pro capite al 31/12/2018 mentre potrà essere adeguato in aumento se il personale è superiore a quello del 31/12/2018, derogando tale maggior valore dai limiti di cui all’art.23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.
La Ragioneria generale dello Stato, attraverso il Parere rilasciato con Nota Prot. n. 179877/2020 alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ha fornito le Istruzioni circa le modalità per calcolare l’adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle indicazioni dell’art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019.
Una volta individuata l’entità del valore medio di salario accessorio, ogni anno sarà necessario capire se e di quanto il Comune deve “alzare” l’asticella del limite dell’anno 2016, con la consapevolezza che, come affermato dallo stesso Dm. 17 marzo 2020, non si procederà ad abbassare il valore se i dipendenti risultano diminuiti rispetto a quelli al 31 dicembre 2018.
Il metodo suggerito dalla Ragioneria non si basa più sul metodo dell’ormai nota “semisomma”, bensì su quello della “effettiva presenza in servizio”. Nel parere si suggerisce di utilizzare i cedolini emessi (ovvero che si prevede di emettere), evidentemente al netto di quelli eventualmente destinati alla tredicesima mensilità, come unità di misura convenzionale.
La quantificazione dell’incremento di unità di personale in servizio nell’anno di riferimento è determinata, a seguito di opportune verifiche operate a consuntivo, dalla differenza tra il numero di cedolini stipendiali effettivamente erogati nell’anno di riferimento diviso 12 (numero dei dipendenti su base annua) e le corrispondenti unità di personale in servizio al 31 dicembre 2018, arrotondate al secondo decimale ove necessario. Ove le unità in servizio nell’anno di riferimento così calcolate risultino superiori a quelle in servizio al 31.12.2018, il limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 è adeguato in aumento, distintamente per ciascuna tipologia di personale, della seguente misura: numero delle unità di personale aggiuntivo rispetto a quello in servizio al 31.12.2018 moltiplicato per il valore pro-capite dell’accessorio rilevato nel 2018.
Se il valore è inferiore, il limite del 2016 rimarrà il medesimo; se il valore è superiore il limite dovrà essere adeguato in proporzione al maggior numero di dipendenti a tempo indeterminato, moltiplicando la quota media pro-capite per lo scostamento rilevato.
Il fatto che il dato certo delle presenze lo si conosca solo a fine anno non vuol dire che questo debba rallentare o bloccare le operazioni di costituzione e contrattazione; in un’ottica prudenziale, gli Enti dovranno stimare, sulla base del proprio “Piano triennale dei fabbisogni di personale”, le entrate e le uscite dei dipendenti ed eventualmente già in sede di Contratto integrativo. Ovviamente, un incremento del “Fondo” apportato sulla base dell’adeguamento previsto andrà certamente ridotto, o anche azzerato, se a consuntivo i dati fossero mutati in senso peggiorativo.
29 ottobre 2021 Eugenio De Carlo
Per i clienti Halley: ricorrente QR n. 3906, sintomo n. 4017