La materia non è più soggetta a contrattazione, come invece era previsto nel comma 3, dell’art. 22, CCNL 1999 che va letto – dopo il 22 maggio 2018 – in combinato disposto con l’art. 3, comma 7, dell’ultimo CCNL. La questione è, oggi, materia di confronto, alla luce dell’art. 5, comma 3, lettera a) del CCNL 2018.
Pertanto, non è previsto alcun inserimento nel contratto decentrato integrativo (dove la clausola sarebbe nulla), ma di prevederlo nell’ambito delle attività di confronto, come disciplinate nell’art. 5, comma 2, del CCNL 2018.
La riduzione non è affatto automatica e semplice in quanto ci deve essere una verifica del Nucleo di Valutazione/OIV su come fronteggiare i costi dell’eventuale riduzione, indicando le possibili ipotesi: la riduzione del fondo del lavoro straordinario o una stabile modifica degli assetti organizzativi.
Come rilevato dall’ARAN nei propri pareri la riduzione a 35 ore è possibile solo se viene dimostrato un risparmio pari al valore dell'ora di lavoro ridotta settimanalmente anche con risparmi sul lavoro straordinario.
Pertanto, quantificato l’onere derivante dalla prevista riduzione dell’orario di lavoro, tenendo conto ovviamente conto di tutti i lavoratori potenzialmente interessati, l’ente, secondo criteri di ragionevolezza, procederà alla “proporzionale riduzione delle risorse destinate allo straordinario.
Per “stabili modifiche degli assetti organizzativi”, devono intendersi tutti quei mutamenti dell’attuale organizzazione del lavoro negli uffici dell’ente, di carattere permanente, la cui adozione potrebbe consentire all’ente di conseguire comunque “economie” di gestione, utilizzabili, proprio per la loro stabilità nel tempo, per il finanziamento, anche solo in quota (vi è, infatti, anche l’intervento sulla spesa per il lavoro straordinario) della riduzione dell’orario di lavoro.
In ogni caso deve escludersi ogni possibilità di porre oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell’ente.
Spetta agli organi di controllo interno certificare espressamente che i maggiori oneri connessi dall’adozione dell’orario di lavoro di 35 ore trovano effettiva copertura nella riduzione dell’orario straordinario o in stabili modifiche degli assetti organizzativi.
28 ottobre 2021 Eugenio De Carlo
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 3902, sintomo n. 4013