Risposta del Dott. Roberto Gimigliano
QuesitiE' pervenuta mezzo pec un'ordinanza del Tribunale di riconoscimento della cittadinanza italiana, e le sole traduzioni in italiano dei certificati di nascita.
Si chiede: 1) se si possa procedere alla trascrizione dell'ordinanza pervenuta a mezzo pec considerato che l'avvocato ha dichiarato la conformità del provvedimento digitale estratto dal fascicolo telematico (ai sensi del D.L. 179/2012, art. 16-bis, comma 9-bis) o se debba essere richiesta l'ordinanza in originale o copia dichiarata conforme dal Tribunale 2) i certificati che sono stati allegati via pec non sono in versione integrale "certidao de nascimento/casamento em inteiro teor", possono essere trascritti ugualmente? 3) L'ordinanza è stata integrata con ulteriore ordinanza di correzione. Si chiede se si debba procedere ad aggiungere il cognome del marito a una delle discendenti (anche se italiana dalla nascita), e correggere il cognome a solo 2 dei 3 figli della signora.
Con nota 154/2021 l’Ambasciata della Repubblica Argentina in Italia evidenzia che considerato il decentramento amministrativo e la crescente Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione Nazionale, coesistono nella Repubblica Argentina con piena validità giuridica, sia uffici dello Stato Civile che emettono atti su supporto elettronico con firma digitale riscontrabile quanto uffici di Stato Civile che continuano ad emettere atti su supporto cartaceo con timbro a inchiostro e firma olografa.
La Repubblica Argentina emette inoltre da aprile 2019 tutte le legalizzazioni di validità in formato elettronico (Apostilla elettronica attraverso il sistema di Gestione Elettronica dei Documenti (GDE). Tale Apostilla elettronica garantisce l’autenticità del documento.
Quindi sono validi i documenti digitalizzati e firmati digitalmente e, per la fattispecie si può procedere alla trascrizione pervenuta a mezzo PEC.
Gli atti dello stato civile, gli atti notarili e le sentenze straniere debbono essere presentati in originale o copie autentiche, non possono essere accettati estratti, certificati o atti parziali.
Per quel che riguarda le traduzioni, esse devono essere integrali. In casi dubbi la bontà della traduzione sarà fatta valutare dalle autorità diplomatiche italiane. Le traduzioni parziali non possono essere accettate.
La traduzione deve essere certificata conforme al testo straniero originale dall'autorità diplomatica italiana competente, oppure da un traduttore in Italia che con giuramento innanzi alla Cancelleria del Tribunale (asseverazione) abbia reso la propria traduzione ufficiale.
Per quello che riguarda l’ordinanza di correzione del cognome annoterei l'acquisto della cittadinanza e menzionerei la variazione del cognome da quello dato alla nascita a quello coniugale (con l’aggiunta del cognome del marito).
Per quello che riguarda i figli, se all'estero si chiamano con il cognome della madre è giusto che anche in Italia portino quel cognome come segno distintivo della loro identità personale. Se poi, i genitori volessero che in Italia i figli portino il cognome paterno, potranno avanzare specifica istanza (art. 98, 2° comma, del D.P.R. 396/2000).
29 ottobre 2021 Roberto Gimigliano
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 1905, sintomo n. 1936
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
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