Gare deserte: entità del problema e interventi dell'Anac
Autorità nazionale anticorruzione – 31 maggio 2023
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiSi chiede se esiste una normativa di riferimento degli oneri di sicurezza PER UN AFFIDAMENO DIRETTO SOTTO SOGLIA e in particolare se vi è un formulario standard per la loro quantificazione al fine di consentire alla stazione appaltante di verificare che i costi relativi agli oneri di sicurezza indicati siano congrui.
IndietroAi sensi dell’art. 95 comma 10 del Codice dei contratti, nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del Codice.
In genere, i costi della sicurezza sono contenuti in tabelle ministeriali, anche se la giurisprudenza (Consiglio di Stato, sentenza n. 1571/2021) ha chiarito che “…i valori minimi degli oneri di sicurezza previsti nelle tabelle non rilevano in sé – non rientrando fra i minimi salariali di cui all’art. 97, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 50 del 2016, richiamato anche dall’art. 95, comma 10, e all’art. 23, comma 16 – ma pur sempre nel quadro della congruità degli stessi ai fini dell’apprezzamento di cui all’art. 97, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50 del 2016…” e che la valutazione della congruità degli oneri per la sicurezza è ammessa unicamente nell’ambito della valutazione sull’anomalia dell’offerta (così Tar Campania, Napoli, Sez. I, 28/09/2021, n.6071).
27 ottobre 2021 Eugenio De Carlo
Per i clienti Halley: ricorrente QS n. 2082, sintomo n. 2157
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