Sviluppi normativi sull'Assegno Unico Universale Legge 1 aprile 2021 n. 46

Risposta al quesito del dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
28 Ottobre 2021

Si chiede di avere delucidazioni in merito agli sviluppi normativi relativi all’Assegno Unico Universale, che entrerà in vigore dal mese di gennaio 2022.
La disciplina è ricondotta alla Legge 1 aprile 2021 n. 46 (delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale). 
In attesa dell’adozione dei decreti legislativi attuativi della legge 1° aprile 2021, n. 46, è intervenuto il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 che ha introdotto, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, la misura temporanea e transitoria denominata “Assegno temporaneo per i figli minori”, con l’obiettivo di sostenere la genitorialità e favorire la natalità, considerata la fase straordinaria di necessità e urgenza.

Risposta

La ricostruzione normativa riportata nel quesito è corretta. Al momento non sono ancora stati emanati i decreti legislativi attuativi della legge delega n. 46/2021 cui è condizionata la piena operatività della nuova misura denominata “assegno unico universale”.
Si tratta di una misura la cui finalità è quella di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l'occupazione, in particolare femminile.
La caratteristica di universalità dell’assegno ne determina l’attribuzione graduale a tutti i nuclei familiari con figli a carico. La Legge delega definisce i criteri direttivi cui la legislazione delegata dovrà attenersi e che consentono di delineare il perimetro di operatività della nuova misura:
- l'ammontare dell'assegno sarà modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o sue componenti, tenendo conto dell'età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare;
- tutte le altre prestazioni sociali agevolate diverse dall'assegno unico possono essere differenziate, nell'ambito dell'ISEE, fino al loro eventuale azzeramento; 
- l'assegno unico è compatibile con la fruizione del reddito di cittadinanza ed è corrisposto congiuntamente ad esso. Nella determinazione dell'ammontare complessivo si tiene eventualmente conto della quota del beneficio economico del reddito di cittadinanza attribuibile ai componenti di minore età presenti nel nucleo familiare, sulla base di parametri della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2019; 
- l'assegno unico non è considerato per la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefici e prestazioni sociali previsti da altre norme in favore dei figli con disabilità;
- l'assegno unico è ripartito in pari misura tra i genitori ovvero, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori;
- l'assegno unico viene concesso nella forma di credito d'imposta ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro; 
- l'assegno unico è pienamente compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali; 
- l’assegno unico prevede il riconoscimento di un assegno mensile per ciascun figlio minorenne a carico.  Il beneficio decorre dal settimo mese di gravidanza. Per i figli successivi al secondo, l'importo dell'assegno è maggiorato; 
- l’assegno unico prevede il riconoscimento di un assegno mensile, di importo inferiore a quello riconosciuto per i minorenni, per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del ventunesimo anno di età, con possibilità di corresponsione dell'importo direttamente al figlio, su sua richiesta, al fine di favorirne l'autonomia. L'assegno è concesso solo nel caso in cui il figlio maggiorenne frequenti un percorso di formazione  scolastica  o  professionale,  un corso di laurea, svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale, sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro o svolga il servizio  civile universale;
- l’assegno mensile viene riconosciuto per un importo maggiorato a favore delle madri di età inferiore a ventuno anni; 
- l’assegno mensile viene riconosciuto per un importo maggiorato, in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 50 per cento, per ciascun figlio con disabilità, con maggiorazione graduata secondo le classificazioni della condizione di disabilità; in questi casi il riconoscimento, senza maggiorazione, riguarda anche il periodo successivo al compimento del ventunesimo anno di età, qualora  il figlio  con disabilità risulti ancora a carico. 

Il richiedente l’assegno unico deve essere:
- cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
- soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- esidente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;
- stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale.

 

dott. Angelo Maria Savazzi    18 ottobre 2021 

 

Per i clienti Halley ricorrente QP n. 3880, sintomo QP3991.
 

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