Congedi parentali in periodo di Covid

Risposta del Dott. Fabio Venanzi

Quesiti
di Venanzi Fabio
29 Ottobre 2021

In merito al congedo al 50% per i genitori con figli in attesa del tampone o con tampone positivo, scaduto il 30 giugno scorso, vi risulta esserci stata o esserci una proroga? Oppure non è più fruibile? Risultano normative nuove in merito?  

Risposta

L’articolo 9 del Decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, in materia di congedi parentali, prevede che il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Il beneficio è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall'età del figlio, per la durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura. Il congedo di cui al presente comma può essere fruito in forma giornaliera od oraria.

Per i periodi di astensione, è dovuta una indennità pari al 50 percento della retribuzione, secondo quanto previsto dall’articolo 23 del Decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151. Non si applica il comma 2 del citato articolo. I periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, durante i periodi di sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio ovvero di sospensione delle attività dei centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura, di durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui al comma 1 con diritto all’indennità al 50 percento e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

Per i figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, alle condizioni suesposte, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

L’articolo 2 del Decreto-legge 13 marzo 2021 n. 30 non risulta prorogato nei confronti dei pubblici dipendenti.

26 ottobre 2021             Fabio Venanzi

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 3897, sintomo n. 4008

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