Erogazione contributi straordinari a fondo perduto a privati

Risposta dell'Avv. Mario Petrulli

Quesiti
di Petrulli Mario
30 Ottobre 2021

L'Amministrazione Comunale intende erogare contributi straordinari a fondo perduto per lavori di recupero del patrimonio edilizio-tetti in piode (vedi bando allegato).  Si chiede se tali contributi da erogare a privati-persone fisiche siano da assoggettare a ritenuta (4%, 20%, ..?). Inoltre, se di importo superiore a €. 5.000,00 va effettuata la verifica, sulla persona fisica, art. 48-bis del DPR 602/73 (Agenzia Entrate Riscossione)?

Risposta

Preliminarmente, è importante che il Comune si doti di un apposito regolamento, da approvarsi in sede di Consiglio, per disciplinare i presupposti e le modalità di erogazione del contributo, ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 241/1990: detta disposizione, infatti, prevede che “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”.

In relazione al regime di tassazione, si richiama la recente risposta ad interpello n. 494/2021 dell’Agenzia delle Entrate, utile per l’aspetto relativo all’assoggettamento o meno a ritenuta alla fonte dei contributi. L’amministrazione finanziaria richiama quanto contenuto nel secondo comma dell’art. 28 del d.P.R. n. 600/1973, secondo cui “regioni, le provincie, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali”. Dalla disposizione normativa in parola, si deduce che l’onere dell’assoggettamento del contributo a ritenuta alla fonte del 4% è condizionato al rispetto di due presupposti (soggettivo e oggettivo), ovvero che:

  1. il destinatario del contributo sia un’impresa;
  2. i contributi non siano destinati all’acquisto di beni strumentali (cfr., tra l’altro, risoluzioni 17 giugno 2002, n. 193/E, e 4 agosto 2004, n. 108/E).

Conseguentemente, a mio avviso il contributo rivolto a soggetto che non svolga attività di impresa, arti o professioni (vale a dire, i privati) non deve essere assoggettato a ritenuta alla fonte.

Per quanto riguarda l’ambito oggettivo di applicazione della disposizione, si osserva che la norma non individua esattamente i contributi assoggettati a ritenuta, ma si limita ad indicare quelli esclusi, dettando sostanzialmente un principio di carattere generale in forza del quale tutti i contributi corrisposti alle imprese dalle regioni, province e comuni, dagli enti pubblici e privati subiscono la ritenuta alla fonte a titolo di acconto, con la sola esclusione dei contributi per l’acquisto dei beni strumentali.

Infine, si ritiene che le disposizioni di cui all’art. 48-bis del DPR 602/73 non si applichino per i trasferimenti di denaro delle P.A. che non siano identificabili come “pagamento” inteso in senso privatistico, ossia come adempimento di un obbligo contrattuale (cfr. circ. MEF n. 22/2008 e n. 29/2009): nel caso specifico, non essendo dinanzi ad un pagamento inteso quale controprestazione economica e tenuto conto che è ravvisabile un “chiaro interesse pubblico all’erogazione di provvidenze economiche, onde non compromettere il conseguimento degli obiettivi affidati alla Pubblica Amministrazione” (circ. MEF n. 22/2008), a mio avviso la verifica ex art. 48 bis del DPR n. 602/1973 non opera.

27 ottobre 2021             Mario Petrulli

 

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