Controlli anagrafici GEPI

Risposta del Dott. Roberto Gimigliano

Quesiti
di Gimigliano Roberto
30 Ottobre 2021

Si pongono pertanto i seguenti quesiti:

 

  • Cittadini irreperibili che al momento della compilazione della richiesta di reddito di cittadinanza indicano quale dimora il comune di ultima iscrizione anagrafica.
    Cittadini contattati per telefono ed invitati a presentarsi presso l’ufficio al fine di rendere le dichiarazioni necessarie alla verifica della loro presenza in Italia negli ultimi due anni:
    NON SI PRESENTANO
    Cittadini contattati a mezzo raccomandata ( compiuta giacenza) ed invitati a presentarsi presso l’ufficio al fine di rendere le dichiarazioni necessarie alla verifica della loro presenza in Italia negli ultimi due anni:
    NON SI PRESENTANO
     
    Come si deve comportare l’ufficio al fine del controllo. L’ufficio può provvedere a chiudere la pratica con esito negativo non avendo ricevuto informazioni adeguate per la verifica del requisito?
     
  • Cittadino extracomunitario in possesso di titolo di soggiorno non a tempo indeterminato ma con rinnovo biennale. Se trattasi di soggiornante di lungo periodo trattasi di cittadino con titolo di soggiorno a tempo indeterminato, giusto?
     
    Come si deve comportare l’ufficio al fine del controllo. L’ufficio può provvedere a chiudere la pratica con esito negativo perché il titolo di soggiorno non è a tempo indeterminato?
     
Risposta

Qualora una persona risulti cancellata dall’anagrafe, ma sia comunque rintracciabile e non sia stata stabilita la decadenza dal beneficio, occorre indirizzarla a richiedere la residenza anagrafica, come indicato nella Nota Ufficio legislativo trasmessa il 19 febbraio 2020. Al fine di accertare il luogo di residenza del cittadino nel periodo di irreperibilità, i servizi competenti in materia di contrasto alla povertà del Comune potranno collaborare con i servizi anagrafici, per verificare l'esistenza di elementi oggettivi di riscontro. Il richiedente deve infatti risiedere in Italia durante l’intero periodo di erogazione del beneficio, inoltre, qualora un altro componente cambiasse la residenza, entro due mesi deve essere presentata una nuova DSU (tale termine è tuttavia sospeso per il periodo di emergenza Covid).

Qualora la persona non risulti rintracciabile e l’ufficio anagrafico avesse inviato all’INPS la comunicazione del mancato rispetto del requisito si può chiudere il caso.

Procedere a contattarlo tramite i recapiti forniti in occasione della presentazione della domanda e in caso di mancata risposta avviare le pratiche per la revoca, con allegata documentazione che attesti le condizioni di irreperibilità. Per un approfondimento sulla gestione della condizione di irreperibilità si vedano la Nota Ufficio legislativo trasmessa il 19 febbraio 2020 e la Nota Ufficio Legislativo trasmessa il 14 Aprile 2020 secondo la quale ai fini dell’accertamento sul requisito di residenza, i servizi comunali competenti possono richiedere ai soggetti – qualora non risultasse sufficiente il ricorso alle verifiche anagrafiche – di dimostrare la sussistenza della residenza effettiva.

Su questo aspetto mi soffermo in quanto personalmente, ripeto personalmente non ritengo assolutamente logico che venga “violentata” la legge anagrafica e umiliato il lavoro dell’agente accertatore. Quando si parla di irreperibilità si tratta di un procedimento di durata almeno annuale con riscontri attenti e costanti nel tempo, l’obbligo del cittadino è di dichiarare la propria dimora abituale  ai sensi dell’art. 2 della legge anagrafica (entro venti giorni), il non avere ottemperato ai principi di una legge, avere attivato un procedimento amministrativo lungo e laborioso ritengo non possa essere vanificato. Quindi concludo dicendo che se un soggetto risulta irreperibile non possiede i requisiti per accedere al beneficio (questo ovviamente se l’interessato non dimostra, per esempio, di essere stato ricoverato in un ospedale in condizioni che non consentivano di contattare alcun soggetto esterno o altre motivazioni che comunque dovranno essere supportate da precisa documentazione.

Altro aspetto riguarda la mancata convocazione.

In merito alla mancata presentazione alle convocazioni si fa invece riferimento alla Circolare 147 del 14 gennaio 2020 che riporta: «Si richiamano le sanzioni previste nel caso di mancata presentazione alle convocazioni. L’articolo 7, comma 7, del D.L. 4/2019 prevede che in caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni da parte di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:

a. la decurtazione di una mensilità del beneficio economico in caso di prima mancata presentazione;

b. la decurtazione di due mensilità alla seconda mancata presentazione;

c. la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.»

Nel caso rappresentato si deve pertanto procedere con le segnalazioni all’INPS al fine dell’applicazione delle sanzioni.

La segnalazione si effettua con le modalità indicate nel manuale del case manager pubblicato nella Piattaforma GePI e al quale si rimanda.

Per le segnalazioni è necessario utilizzare la piattaforma, in quanto essa rappresenta il canale ufficiale di scambio informazioni con INPS. La piattaforma consente di mandare segnalazioni in ogni momento, sia in fase di valutazione, che di firma del patto, che di monitoraggio. Per quanto riguarda la cancellazione di queste segnalazioni, finché questa risulta in uscita, il Case Manager può cancellarla ma sarà
sempre il coordinatore a dover approvare la cancellazione.

Il titolo di soggiorno deve essere a tempo indeterminato e non deve essere oggetto di rinnovo. Il soggiornante per lungo periodo ha titolo valido per accedere al beneficio. In tutti gli altri casi occorre riconoscere il mancato possesso dei requisiti.

26 ottobre 2021             Roberto Gimigliano

 

Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 1903, sintomo n. 1934

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