Legge 30 dicembre 2024, n. 207. Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione NASpI. Requisito contributivo di accesso alla prestazione NASpI
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
massima
In tema di onorari di avvocato, in considerazione dell’unitarietà dell’attività professionale nel suo complesso si applica la tariffa vigente all’epoca della conclusione dell’incarico: a differenza che per i “diritti”, laddove per gli onorari si tiene conto del momento in cui la prestazione professionale, unitariamente considerata, è stata portata a termine purché risultino tra loro collegate, in quanto espressione del medesimo incarico. In caso di successione di tariffe professionali forensi, pertanto, la liquidazione degli onorari va effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, identificandosi tale momento con quello dell’esaurimento dell’intera fase di merito o, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione.
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale – 28 maggio 2025
Agenzia delle Entrate – Circolare 29 maggio 2025, n. 6/E
Ministero dell’Interno - Comunicato del 14 maggio 2025
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
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