Novità introdotte dal "Decreto Fiscale" in materia di cartelle esattoriali

Agenzia Entrate Riscossione – 21 ottobre 2021

Servizi Comunali Imposte e tasse

26 Ottobre 2021

Agenzia Entrate Riscossione

Il "Decreto Fiscale" - DL n. 146/2021

Il “Decreto Fiscale” (DL n. 146/2021), recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, ha introdotto nuovi termini per il pagamento di cartelle, rateizzazioni e per il versamento delle rate 2020 e 2021 della Definizione agevolata.

Vediamoli nel dettaglio.

 

 

  Definizione agevolata

 

Riammissione nei termini dei contribuenti decaduti dalla «Rottamazione-ter», «Saldo e stralcio» e «Rottamazione UE»(art. 1)

La norma prevede la riammissione ai provvedimenti di Definizione agevolata per tutti i contribuenti che non hanno pagato le rate del 2020 nei tempi stabiliti dal “Decreto Sostegni-bis”.

Le rate non versate, riferite alle scadenze del 2020, potranno essere corrisposte, in unica soluzione, entro il 30 novembre insieme a quelle previste in scadenza nel 2021.

Quindi, entro il 30 novembre 2021 dovranno essere corrisposte integralmente:

  • le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE” scadute il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2020 e 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2021;
  • le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo, 31 luglio del 2020 e 31 marzo, 31 luglio del 2021.
    Per il pagamento entro questo nuovo termine sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Pertanto, il pagamento potrà essere effettuato entro lunedì 6 dicembre 2021.

      Estensione del termine di pagamento delle cartelle
     
    Estensione del termine di pagamento per le cartelle notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 (art. 2)
    Per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, viene prolungato fino a 150 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti), il termine per il relativo pagamento senza applicazione di interessi di mora. Prima di tale termine l’Agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo.

      Rateizzazioni
     
    Nuovi termini di decadenza per le rateizzazioni in essere all’inizio della sospensione Covid-19 (art. 3, comma 1)
    Per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 (*), cioè prima dell’inizio del periodo di sospensione della riscossione conseguente all’emergenza epidemiologica Covid-19, è prevista l’estensione da 10 a 18 del numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della dilazione concessa.
    Per le rateizzazioni concesse dopo l'8 marzo 2020 (*)  e richieste  fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate.
    Differimento dei termini di pagamento delle rateizzazioni in essere all’inizio della sospensione Covid-19 (art. 3, commi 2 e 3)
    Per i contribuenti con piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020 (*), il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione (8 marzo 2020 - 31 agosto 2021) viene differito dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 (il versamento sarà considerato tempestivo anche se effettuato entro il 2 novembre in quanto la scadenza fissata dal DL 146/2021 coincide con un giorno festivo). 
    (*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

Documentazione

 

Faq sulle misure introdotte in materia di riscossione dal "Decreto Fiscale"

 

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