massima
In tema di abusi edilizi, l’applicabilità o meno della sanzione pecuniaria in luogo di quella ripristinatoria può essere decisa dall'Amministrazione solo nella fase esecutiva dell'ordine di demolizione e non prima, sulla base di un motivato accertamento tecnico, con la conseguenza che la mancata valutazione della possibile applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva non può costituire un vizio dell'ordine di demolizione ma, al più, della successiva fase riguardante l'accertamento delle conseguenze derivanti dall'omesso adempimento al predetto ordine di demolizione e della verifica dell'incidenza della demolizione sulle opere non abusive (Consiglio di Stato, n. 1940/2016).
10 novembre 2017
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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