Codifica entrata derivante da escussione cauzione contrattuale

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
26 Ottobre 2021

Premesso che: l'ente approvò un progetto preliminare e relativo piano economico finanziario asseverato, inerente la realizzazione di una struttura integrata al servizio della persona mediante project financing ex art. 153 D.Lgs. n. 163/2006. Con determina del 2015 venne dichiarata l’aggiudicazione definitiva nei confronti del raggruppamento temporaneo d’imprese. Con nota successiva il Comune invitava le aggiudicatarie a sottoscrivere la convenzione approvata con delibera del Consiglio Comunale; stante il mancato riscontro da parte delle aggiudicatarie, con determinazione il Comune dichiarava l’aggiudicazione definitiva per la realizzazione di una struttura integrata a servizio della persona a favore dell’ATI decaduta ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché disponeva l’incameramento delle cauzioni provvisorie versate in sede di gara ai sensi dell’art. 113, comma 4, e art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.  L’escussione della polizza depositata non andò a buon fine, conseguentemente nel 2019 venne notificata ingiunzione di pagamento direttamente alle imprese componenti l’ATI, ingiunzione che è stata saldata da una della due società nel 2021.

Si chiede quale sia la corretta codifica di entrata per la regolarizzazione di suddetto incasso, inoltre il credito era esigibile nel 2019 in quanto l’ingiunzione fu appunto notificata nel 2019, non è presente però alcun residuo attivo (anno 2019) nè alcun capitolo di entrata, si propende dunque per la creazione di un capitolo (senza necessità di variazione) e l’incasso della somma a sfondamento di residuo attivo (anno 2019) confluendo tale importo nell’avanzo. Si ipotizza che l’avanzo dovrà essere di natura destinata in quanto l’escussione della garanzia e comunque il successivo versamento è avvenuto a fronte di una mancata realizzazione di un’opera pubblica.

Risposta

Si premette che la cauzione provvisoria, che i partecipanti ad una procedura di aggiudicazione debbono presentare a corredo dell’offerta, precedentemente prevista dall’articolo 75 del d. lgs. n. 163/2006 ora abrogato ed ora disciplinata dall’articolo 93 del d. lgs. 50/2016, per consolidata giurisprudenza assolve allo scopo di garantire la serietà dell’offerta presentata e di costituire una liquidazione preventiva e forfettaria del danno nel caso in cui la stipula del contratto non avvenga per recesso o per difetto dei requisiti del concorrente (in tal senso Cons. Stato, sez. VI, 30 settembre 2004, n. 6347; Cons. Stato, sez. V, 28 giugno 2004, n. 4789); più in particolare il Tar Campania (sentenza n. 651 del 26 aprile 2018) ha chiarito che “Nelle gare pubbliche di appalto l’incameramento della cauzione è una misura a carattere latamente sanzionatorio ,,,,,, La cauzione provvisoria assolve, infatti, sia una funzione indennitaria, in quanto garantisce alla stazione appaltante il risarcimento dei danni cagionati dall’eventuale rifiuto-impedimento dell’impresa aggiudicataria di stipulare il contratto, sia una funzione sanzionatoria, in caso di inadempimenti procedimentali compiuti dal concorrente. Si tratta di un istituto che svolge un’azione di “garanzia” del rispetto dell’ampio patto d’integrità cui si vincola chi partecipa a gare pubbliche.”

Alla luce delle considerazioni che precedono, stante la natura e la funzione fondamentalmente risarcitoria da riconoscere alla cauzione provvisoria, l’incameramento della medesima conseguente alla mancata stipula del contratto (sia nel caso che lo stesso riguardi lavori pubblici ovvero forniture o anche servizi) rappresenta una entrata corrente, seppure non ricorrente, e deve quindi essere contabilizzato al titolo 3 dell’entrata, entrata per la quale nel piano dei conti finanziario è prevista la voce E.3.02.03.02.000 “Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese”.

Poiché, come specificato nel quesito, il corrispondente credito era divenuto esigibile nel 2019 e non risulta conservato alcun residuo, appare corretta la creazione di uno specifico capitolo (con stanziamento di competenza a zero) per poi effettuare l’incasso a sfondamento in conto residui 2019.

Trattandosi di entrata corrente, a fine esercizio l’importo come sopra riscosso concorrerà a determinare il risultato di amministrazione (quota libera).

Per quanto riguarada la competenza alla creazione dell’apposito capitolo di entrata per l'incasso

dall’esame del combinato disposto dell’articolo 169 del TUEL, che attribuisce alla giunta la competenza ad approvare il piano esecutivo di gestione e del successivo articolo 175, (in particolare il comma 5-bis, che attribuisce alla giunta la competenza a disporre variazioni del piano esecutivo di gestione, ed il successivo comma 5-quater, che prevede la competenza dirigenziale per alcune variazioni compensative del piano esecutivo di gestione) deve dedursi che la competenza della giunta sussiste in tutti i casi in cui vengano modificati gli stanziamenti, di competenza e/o di cassa, dei capitoli di spesa previsti nel piano esecutivo di gestione approvato dalla giunta stessa (ovvero vengano istituiti nuovi capitoli di spesa con stanziamento diverso da zero), fermo restando che in ogni caso debbono restare invariati gli stanziamenti dei programmi di spesa (nota).

Nel caso di istituzione di un nuovo capitolo di spesa con stanziamento pari a zero sia per la competenza che per la cassa, non si determina alcuna modifica dei valori finanziari del piano esecutivo di gestione: pertanto non si ritiene necessaria una delibera della giunta per tale istituzione, cui potrà provvedere autonomamente il responsabile del servizio finanziario.

20 ottobre 2021             Ennio Braccioni

 

Per i clienti Halley: ricorrente QR n. 3785, sintomo n. 3840

 

(nota) salvo le eccezioni espressamente previste nel ricordato comma 5-bis dell’articolo 175.

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