La mancata approvazione dell’ipotesi di bilancio in riequilibrio di un ente in dissesto da parte del consiglio comunale legittima il suo scioglimento
Corte costituzionale – Sentenza n. 91 del 1° luglio 2025
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiSi chiede come codificare in bilancio il TEFA.
Si precisa che l’Ente ha incassato il TEFA non tramite F24 ma tramite bollettino postale.
La riscossione del TEFA da parte dei comuni (con successivo riversamento a favore delle province o delle città metropolitane ad opera della struttura di gestione del modello F24 ovvero dei comuni) sussiste fino alle somme afferenti le annualità 2020 e precedenti; per detti proventi la contabilizzazione - qualunque sia stato il metodo di pagamento utilizzato dai contribuenti - va effettuata tra i servizi per conto terzi, ove sono previste le seguenti voci del piano dei conti finanziario:
- E.9.02.05.01.001 (Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi);
- U.7.02.05.01.001 (Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi).
A decorrere dall’esercizio 2021 il TEFA non affluirà più nelle casse del comune, ma i contribuenti dovranno versare tale tributo direttamente alla provincia (o alla città metropolitana) sia che utilizzino il modello F24 ovvero il conto corrente postale come mezzo di pagamento (decreto MEF del 1° luglio 2020) o che effettuino il pagamento mediante PagoPA (decreto MEF del 21 ottobre 2020).
19 ottobre 2021 Ennio Braccioni
Per i clienti Halley: ricorrente QR n. 3784, sintomo n. 3839
Corte costituzionale – Sentenza n. 91 del 1° luglio 2025
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Agenzia delle Entrate – Circolare n. 8/E del 19 giugno 2025
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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