Tar Molise - Campobasso, Sezione I - Sentenza 27 novembre 2017, n. 473

Servizi Comunali Tutela ambientale
di Ferrara Dario
11 Dicembre 2017

massima

 

In materia di installazione di stazioni radio base per telefonia cellulare il potere regolamentare dei Comuni deve essere precipuamente finalizzato ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e non può inteso a minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, tutela della salute pubblica, essendo tale materia esclusivamente attribuita alla legislazione concorrente Stato-Regioni.

ARTICOLO

Non può essere il Comune a tutelare la salute dei cittadini contrari alla mega-antenna per cellulari

L’ente locale deve solo verificare il corretto insediamento urbanistico, sta alla Regione la protezione dai campi elettromagnetici. Ma non si ottiene il regolamento con l’azione di accertamento

Non spetta al Comune tutelare la salute dei cittadini limitandone l’esposizione ai campi magnetici della mega-antenna per cellulari: l’ente locale, infatti, deve occuparsi soltanto del corretto insediamento dell’impianto sul piano urbanistico, mentre provvedere sulle emissioni della stazione radio-base spetta alla Regione, che ha in materia potestà legislativa concorrente con lo Stato. Di più: anche con il nuovo Cpa non possono essere l’azione di accertamento e quella contro il silenzio amministrativo a costringere l’ente territoriale a emettere il regolamento. È quanto emerge dalla sentenza 473/17, pubblicata dalla prima sezione del Tar Molise.

Senza stimoli

Il piccolo Comune di montagna per fare cassa affitta il tetto del suo edificio a un colosso della telefonia mobile. Ma il cantiere per la realizzazione dell’impianto mette a rumore il paesino: nasce un comitato di cittadini contro la mega-antenna. D’altronde l’amministrazione locale non ha il potere per tenere lontana la stazione radio-base da scuole, ospedali, chiese e abitazioni: un suo regolamento non può ridurre l’esposizione della popolazione ai campi magnetici. Ed è escluso che l’azione di accertamento possa essere esperita per stimolare l’esercizio del potere ad hoc da parte della Regione. Di fronte al Tar si possono accertare in via diretta soltanto posizioni soggettive qualificabili come interessi legittimi. E comunque il giudice amministrativo non può emettere sentenze di mero accertamento, al di là della natura della situazione per la quale si agisce. Spese di giudizio compensate.

 

27 novembre 2017 Dario Ferrara

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