massima
Il Commissario ad acta riveste la natura di organo ausiliario del giudice amministrativo ed esercita poteri che trovano fondamento e legittimazione direttamente nella sentenza di ottemperanza; in quanto ausiliario del Giudice, ha il compito di porre in essere tutte le attività necessarie a garantire la piena ed effettiva esecuzione del giudicato. (Cons. Stato, n. 4299/2015, n. 52/2015). Non essendo, quindi, organo dell’Amministrazione, il suo previo insediamento presso gli Uffici del Comune, così come la trasmissione dell’atto di nomina da parte della Prefettura, non possono costituire condizioni necessarie per l’esercizio delle sue funzioni né, tantomeno, requisiti di legittimità degli suoi atti.
17 novembre 2017
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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