Incarico di "Responsabile dell'Ufficio" a dipendente di categoria C

Risposta del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
25 Ottobre 2021

L’Ente è organizzato, in maniera articolata come segue: Settori (quali strutture di massima dimensione), i Settori sono suddivisi in Servizi ed i Servizi sono a loro volta suddivisi in Uffici. Si chiede se il personale inquadrato in categoria C possa ricoprire il ruolo di "Responsabile dell'Ufficio" (detto anche "Capo Ufficio"), indicando eventuale documentazione e giurisprudenza a supporto.

Risposta

L’ordinamento professionale delineato dal CCNL 31.3.1999 EELL a proposito della categoria C precisa che appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto.

Inoltre, come esemplificazione, è indicata quella del lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza.

Pertanto, non si ravvisano ostacoli a considerare i dipendenti di cat. C quali capi uffici, ossia delle unità minime di organizzazione di cui l’ente si è dotato, specie se si considerano le dimensioni dell’ente.  Ciò, ovviamente se all’interno dell’Ufficio non esistano unità di categoria D, dovendo, altrimenti, essere sottoposta la cat. C a quella D in ragione di gerarchia e d’inquadramento professionale.

Diverso è il discorso relativamente agli atti a rilevanza esterna per i quali, se non incaricato espressamente quale responsabile del servizio ed incaricato delle relative prerogative ai sensi del combinato disposto artt. 107109, la relativa titolarità spetta al dipendente inquadrato in cat. D che, in base alla macro struttura dell’ente, dovrebbe essere titolare della struttura o posizione organizzativa, quale struttura di massima dimensione che dovrebbe avere i poteri a rilevanza esterna ossia la capacità e la responsabilità d’impegnare l’ente verso l’esterno.

Del resto,  come rilevato dall’ARAN (v. 1312 RAL ) sotto il profilo contenutistico, quella parte della disciplina delle posizioni organizzative che impone, negli enti con dirigenza o in quelli privi di dirigenza e con la dotazione organica caratterizzata dalla presenza di personale di categoria D, tende non solo a garantire la corrispondenza tra i contenuti dell’incarico ed i compiti, le attività  professionali e le responsabilità proprie della categoria di inquadramento del personale cui l’incarico è stato conferito, ma anche ad evitare il paradosso organizzativo per cui  personale di una categoria inferiore (quindi con responsabilità più ridotte) si trovi ad essere sovraordinato a personale di categoria superiore. Sotto il profilo formale, giova anche ricordare che l’art.15 del CCNL del 22.1.2004 (intervenuto comunque dopo il D.Lgs.n.267/2000)  riafferma la titolarità di posizione organizzativa da parte dei dipendenti responsabili delle strutture apicali degli enti privi di personale della qualifica dirigenziale.

Il CCNL F.L. 2016-2018 ha previsto anche che negli Enti di piccole dimensioni, ancorché abbiano in dotazione organica figure di categoria D, tutte o parzialmente vacanti o comunque presenti, ma non in possesso delle competenze professionali richieste, possano, in via eccezionale e temporanea, conferire l’incarico di posizione organizzativa a personale appartenente alla categoria C. Tale conferimento sarà possibile a condizione però che gli interessati dispongano delle necessarie capacità ed esperienze professionali. Pertanto, ad esempio per l’assegnazione di un incarico di P.O. del servizio tecnico, il dipendente di Categoria C dovrà comunque essere in possesso di un titolo di studio idoneo, quale l’abilitazione per geometra o laurea in ingegneria o architettura.

20 ottobre 2021             Eugenio De Carlo   

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 3883, sintomo n. 3994

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