Bed and breakfast regione Piemonte: codice identificativo regionale (CIR) e presentazione della comunicazione di inizio attività al SUAP
Risposta del Dott. Ambrogio Fichera
Un dipendente a tempo indeterminato di questo Ente appartiene ad una organizzazione di volontariato; un determinato giorno lo stesso ha partecipato ad alcune attività connesse al proprio ruolo di volontario per conto di un altro Comune.
In quel giorno il dipendente risultava essere in congedo ordinario, ma l’altro Ente gli ha rilasciato un attestato di partecipazione, nel quale viene citato l’art. 9 del D.P.R. 194/2001.
Il dipendente sostiene, in base alla normativa citata, di aver diritto all’annullamento di quel giorno di ferie, sostenendo che l’attività svolta per l’altro Ente deve essere considerata a tutti gli effetti servizio ordinario.
E’ corretto quanto sostenuto dal dipendente in questione?
Dal tenore del quesito, e visto il richiamo al DPR 194/01, presuppongo che il dipendente in questione sia un volontario di Protezione Civile.
L’articolo di legge richiamato prevede che i volontari iscritti nei registri regionali di protezione civile, in occasione di eventi calamitosi o per addestramento possano usufruire di permessi retribuiti fino ad un massimo di 90 giorni annui nel primo caso e di 30 giorni annui nel secondo, su richiesta delle autorità di protezione civile o dei sindaci.
Tali permessi retribuiti sono tra quelli consentiti da specifica disposizione di legge cui l’art. 19 comma 9 del CCNL 6 luglio 1995 fa espresso rinvio.
In conclusione, se ricorrono i presupposti sopra richiamati, la richiesta del dipendente va accolta.
5 dicembre 2017 Ludovica Iarussi
Risposta del Dott. Ambrogio Fichera
Risposta del Dott. Manuel Casoni
Ministro per la Pubblica Amministrazione – 15 luglio 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni locali pubblicato in data 9 luglio 2025 – Id: 35085
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