La procedura da seguire è quella prevista dal comma 336 e 337 della legge 311/2004 che definiscono in preciso e dettagliato la sequenza delle attività da fare:
“336. I comuni, constatata la presenza di immobili di proprieta' privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non piu' coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unita' immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, e' notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unita' immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.
337. Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1 gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune.”
Per il modello di notifica è sufficiente una nota che, previa citazione della normativa in questione, indichi la contestazione di revisione catastale che viene intimata al titolare di sistemare entro 90 giorni, mentre la trasmissione all’Agenzia delle Entrate deve avvenire tramite il portale SISTER dove avviene l’interscambio di comunicazioni tra Comune e Catasto (si inviano i dati della contestazione e si riceve l’esito della pratica). Il caricamento può avvenire anche prima del decorso dei 90 giorni, in quanto sono i tecnici del Catasto che monitorano l’esito della questione.
18 ottobre 2021 Luigi D’Aprano
Per i clienti Halley: ricorrente QI n. 809, sintomo n. 854