Posizione assicurativa dipendente e sospensione cautelare procedimento penale, con sentenza di assoluzione
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Risposta del Dott. Fabio Venanzi
QuesitiQuesito normativo sulla legittimità di erogazione di arretrati stipendiali per il periodo di sospensione dal servizio
Un dipendente a tempo indeterminato nel 2013 era stato sospeso dal servizio per tre mesi e mezzo a seguito di procedimento penale attivato a suo carico.
Nel citato periodo gli era stato corrisposto, al posto dello stipendio, l'assegno alimentare.
Recentemente lo stesso dipendente è stato assolto con formula piena ed ha chiesto la corresponsione delle retribuzioni arretrate relative al periodo in questione, con contestuale recupero dell'assegno alimentare.
Si chiede se tale richiesta sia legittima e se pertanto gli vadano corrisposte le retribuzioni arretrate a suo tempo non percepite.
La pretesa del lavoratore è legittima e l’ente è tenuto alla regolarizzazione del periodo, senza alcuna istanza di parte, dovendo procedere alla ricostruzione di carriera d’ufficio.
Infatti, ai sensi dell’articolo 5, comma 8, CCNL 11 aprile 2008, nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste”, “non costituisce illecito penale” o “l’imputato non lo ha commesso”, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi comunque collegati alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero a prestazioni di carattere straordinario.
Ove il procedimento disciplinare riprenda per altre infrazioni, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
Analoga disciplina è ripetuta nell’attuale articolo 61 CCNL 21 maggio 2018.
Per le regolarizzazioni contributive, si rinvia al messaggio Inps n. 2161 del 29 maggio 2018.
15 ottobre 2021 Fabio Venanzi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 3874, sintomo n. 3985
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Corte Costituzionale – Sentenza 30 maggio 2025, n. 77 e comunicato stampa
TAR Sicilia, Palermo, Sezione V – Sentenza 10 marzo 2025, n. 535
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