Risposta al quesito del Dott. Roberto Gimigliano
QuesitiIl Consolato Generale d’ItaIia in San Francisco, avendo riconosciuto la cittadinanza italiana per discendenza al sig. X, ha inviato a questo Comune tutti gli atti relativi all’interessato ed ai figli.
Si chiede, pertanto, se è possibile la trascrizione degli atti di nascita dei figli nei quali il cognome è diverso da quello del padre e se si può procedere alla trascrizione del matrimonio che comunque indica un cognome diverso da quello risultante dall’atto di nascita.
Il Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici - ha emanato in data 18 febbraio 2010 una circolare (n. 4/2010) riguardo alla tematica del "mantenimento e ripristino dei cognomi attribuiti alla nascita, all’estero, a soggetti in possesso di doppia cittadinanza, italiana e del paese straniero di nascita".
La questione sorge poiché in diversi ordinamenti stranieri, specie nei paesi latinoamericani il cognome registrato alla nascita non coincide con quello paterno.
Sotto un profilo generale, si osserva che l'art. 24 della legge 31 maggio 1995, n. 218, recante la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, dispone che alla materia dei diritti della persona (fra i quali si deve indubbiamente comprendere il diritto al nome) si applica la normativa del Paese di cui la persona stessa è cittadino.
Il cognome attribuito per nascita all’estero ha certo il carattere di un autonomo segno distintivo della persona, e costituisce dunque un diritto umano fondamentale all’identità e di personalità, protetto costituzionalmente anche per effetto di norme internazionali.
Al momento del matrimonio i coniugi decidono di concerto se adottare il cognome del marito o quello della moglie quale cognome comune o se conservare ciascuno il proprio cognome. I coniugi possono inoltre far precedere o seguire il loro cognome da quello del coniuge.
Nel caso di soggetti nati all'estero ed in possesso sia della cittadinanza italiana sia di quella di un paese estero, occorrerà iscrivere l'atto di nascita attribuendo al soggetto il cognome indicato nell'atto di nascita.
Successivamente l'interessato, in qualità di cittadino italiano, al momento della trascrizione dell'atto di nascita, potrà richiedere con apposita istanza all'ufficiale dello stato civile, l'applicazione della normativa italiana e quindi l'acquisizione del cognome originario (Massimario del 2012 al par. 8.5 cpv. 16).
La Circolare n. 397 del 15 maggio 2008, del Ministero dell’Interno prevede proprio che “se il cittadino nato all'estero ha doppia cittadinanza il cognome deve essere lasciato inalterato, salvo diversa richiesta dello stesso interessato”.
Dando per scontato che siano stati rispettati i requisiti e le condizioni previste dalla Circolare K.28.1 del 1991, il problema si pone relativamente alla trascrizione dell’atto di matrimonio. In caso di divergenza di cognomi tra l'atto di nascita e quello di matrimonio, appare più ragionevole adeguare il cognome risultante nell'atto di matrimonio a quello di nascita.
18 ottobre 2021 Roberto Gimigliano
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 1894, sintomo n. 1925
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