Remunerazione prestazioni di lavoro straordinario

Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
19 Ottobre 2021

Un dipendente (Agente Polizia Locale) ha lavorato in straordinario Sabato 25/09 dalle 19.31 sino a Domenica 26/09 02.01. Premesso che l'Ente riconosce straordinario per ore intere o frazioni di 15 min., che dalle 00 di Dom. 26 occorre riconoscere la maggiorazione per lavoro festivo in giornata riposo (quindi 25 e 26/09 prevedono due istituti diversi), come conteggiare le ore di Sabato 25? Parrebbe non possibile calcolare 19.31-00.01 straord. & 00.001-02.01 maggiorazione, soluzione per avere ore intere / frazioni ora corrette, quindi x Sabato 25 parrebbe potersi riconoscere solo 4.15 ore anziché 4.30: corretto? Oppure si può derogare / sforare sino alle 00.01 sebbene dalle 00.00 scatti la maggiorazione festivo?

Risposta

Per prestazioni di lavoro straordinario si intendono tutte le prestazioni rese dal personale al di fuori dell’ordinario orario di lavoro, preventivamente autorizzate dal Responsabile del Servizio con disposizione di servizio motivata.

L’art. 38 CCNL 4.9.2000, tutt’ora vigente, nel disciplinare la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario stabilisce una differente maggiorazione in relazione al momento in cui la prestazione viene resa. In particolare, viene stabilito che la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario, calcolata convenzionalmente dividendo per 156 la retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lett. b) Ccnl del 9.5.2006 (retribuzione base mensile), incrementata del rateo della 13a mensilità. Il valore orario convenzionale come sopra determinato deve essere incrementato:

  • del 15%, per le prestazioni rese in orario diurno (dalle ore 6 alle ore 22);
  • del 30% per le prestazioni rese nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
  • del 50% per le prestazioni rese in orario notturno-festivo.

Dalle disposizioni contrattuali si evince chiaramente che la possibilità di remunerare il lavoro straordinario, ovviamente quanto viene qualificato come tale dalle disposizioni di servizio che l’autorizzano, non è limitato alle prestazioni espletate prima della mezzanotte.

Nell’esempio prospettato con il quesito al dipendente deve essere erogata la prestazione oraria come sopra determinata maggiorata del 15% fino alle ore 22:01 (quindi 2,30), del 30% per le 2 ore (fino alle 00:01), del 50% per le restanti 2 ore (fino alle 02:01), in quanto trattasi di lavoro straordinario svolto in giorno festivo.

Non si rinvengono problematiche specifiche circa il minuto eccedente considerata la preminenza rispetto alla collocazione nella fascia oraria di pertinenza. 

In alternativa alla percezione del relativo compenso il dipendente che abbia prestato lavoro straordinario può fruire di riposi compensativi equivalenti alla durata delle prestazioni straordinarie. In tal caso, il regime è il seguente:

  • le prestazioni di lavoro straordinario in ordine alle quali il dipendente chiede di fruire del riposo compensativo devono essere state debitamente autorizzate secondo la disciplina sopra illustrata e nei limiti quantitativi consentiti dal budget assegnato alla struttura di assegnazione del lavoratore, in quanto quest'ultimo non può richiedere il riposo compensativo per le ore di lavoro spontaneamente prestate senza la preventiva autorizzazione del proprio responsabile;
  • il periodo di recupero deve essere computato ad ore lavorative in numero pari alle ore di straordinario prestate;
  • le ore cumulate possono dar luogo anche ad un riposo compensativo pari ad una o più intere giornate lavorative, sempre nel rispetto del numero di ore di straordinario rese;
  • la fruizione del riposo compensativo deve essere compatibile con le esigenze organizzative e di servizio; pertanto il dipendente dovrà richiedere al proprio responsabile di essere ammesso a fruire del riposo compensativo con un congruo preavviso e potrà assentarsi dal servizio nel periodo richiesto unicamente con il preventivo consenso dello stesso, potendo il responsabile indicare una diversa articolazione della fruizione del riposo compensativo;
  • non viene predefinito un limite temporale entro il quale è consentita la fruizione del riposo compensativo, per cui potrebbe essere opportuno, anche per evitare disservizi, stabilire con apposita regolamentazione il periodo entro cui, di norma, il dipendente è tenuto a fruire del riposo compensativo;
  • il riposo compensativo non dà comunque titolo a percepire la maggiorazione percentuale del valore del lavoro ordinario, in quanto tale istituto è assolutamente alternativo e distinto rispetto alla c.d. "banca delle ore" di cui all'art. 38-bis, Ccnl 14 settembre 2000.

12 febbraio 2021           Angelo M. Savazzi

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 3869, sintomo n. 3980

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