Riconoscimento paterno del figlio maggiorenne straniero nato all'estero
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta del Dott. Roberto Gimigliano
QuesitiBambino di cittadinanza polacca di 9 anni nato in Italia da madre polacca e riconosciuto all'atto di nascita dalla sola madre, ora il suo compagno di cittadinanza afghana vuole riconoscerlo come padre, serve il nulla osta del consolato di appartenenza della madre o del futuro padre? oppure si procede al riconoscimento senza il nulla osta?
Normalmente, il riconoscimento viene fatto nell’atto di nascita del figlio, ma la legge consente che possa essere fatto anche in un momento successivo, mediante dichiarazione resa davanti ad un ufficiale di Stato civile o in un atto pubblico o, ancora, in un testamento
Il riconoscimento è un atto tendente ad accertare giuridicamente un fatto, ossia un legame, già esistente fra il genitore e il figlio, ma non è escluso che si possa riconoscere un figlio non proprio
Nel caso in cui la madre dia il proprio consenso, il padre potrà procedere senza problemi al riconoscimento del figlio: sarà sufficiente che entrambi i genitori si rechino presso il Comune di residenza del figlio e che il padre dichiari dinnanzi all’ufficiale di Stato civile la volontà di riconoscere il figlio con l’assenso della madre.
Infatti per quanto attiene le condizioni per poter effettuare il riconoscimento di un figlio naturale l’art.35 1° comma delle norme di diritto internazionale privato prevede che siano sì determinate dalla legge nazionale del figlio (ancora criterio della cittadinanza) al momento del riconoscimento; si stabilisce tuttavia che le stesse possano essere regolate dalla legge nazionale del soggetto che opera il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene, se tale legge risulta più favorevole al riconoscimento stesso.
Rispondo al Suo quesito: è necessaria una dichiarazione consolare che nulla osta al riconoscimento da parte del cittadino straniero sulla base della propria legge nazionale consegnando all’ufficiale di stato civile una dichiarazione in originale rilasciata dalle autorità competenti del paese di appartenenza (Ambasciata e Consolato in Italia). Essendo il soggetto cittadino Afghano e considerata la situazione attuale del Paese Medio Orientale posso dedurre che se non fosse possibile ottemperare in tale senso la dichiarazione può essere resa dall’interessato dinnanzi all’ufficiale di stato civile o in un atto pubblico. Tenga conto che di questo ultimo aspetto occorrerà comunque attendere eventuali sviluppi internazionali quali il riconoscimento dello stato Afghano ad oggi non ancora avvenuto in forma ufficiale, in quanto benessere del minore è prevalente su qualunque altro aspetto burocratico.
14 ottobre 2021 Roberto Gimigliano
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 1787, sintomo n. 1922
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
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