Lo scrivente Comune ha ricevuto dal Tribunale competente una “Ordinanza presidenziale” ex art. 191 c.c. relativo a procedimento di separazione fra coniugi in cui il tentativo di conciliazione non ha avuto esito (nella occasione specifica, dal testo della udienza, “sentita la ricorrente, non essendo comparso il convenuto”).
Nella stessa, il Presidente ….”visti gli art. 155 ss c.c. e 708 ss c.p.c., così provvede:
1.Autorizza i coniugi a vivere separati, con obbligo di rispetto reciproco; ognuno di essi potrà fissare liberamente la propria residenza;
2.…..
Ai sensi delle disposizioni ex L. 55/2015, lo scrivente Comune deve procedere ad una annotazione con formula n. 175 bis? O altrimenti, quale annotazione sarebbe corretta?
Confermo che va posta annotazione 175 bis e va data comunicazione anche agli eventuali comuni di trascrizione del matrimonio affinché gli stessi provvedano alla medesima annotazione.
La legge 55/2012 e i decreti che da questa sono derivati non hanno introdotto nessuna nuova annotazione rispetto a quelle già in vigore per il caso da lei segnalato.
1 dicembre 2017 Agostino Pasquini
INPS – 5 giugno 2025
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - 4 giugno 2025
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
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