Legge 30 dicembre 2024, n. 207. Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione NASpI. Requisito contributivo di accesso alla prestazione NASpI
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiSi chiede se qualora non fosse stato costituito annualmente il fondo delle risorse decentrate e non sia stato approvato il contratto decentrato integrativo sia possibile erogare l'indennità di comparto (CCNL del 22/01/2004).
In generale, con la sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento economico accessorio e premiante imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili.
L’art. 8, comma 7, del CCNL funzioni locali 21.5.2018 stabilisce espressamente che i contratti integrativi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi integrativi, con ciò enunciando il principio di ultrattività delle discipline contrattuali definite in sede decentrata. L’ipotesi secondo la quale la mancata stipula del contratto decentrato, in presenza di un CCDI precedente, non originerebbe quell’obbligazione in grado di generare il convogliamento delle relative risorse economiche nelle risorse vincolate, con relativa perdita della possibilità di utilizzo delle stesse (non potendosi costituire il vincolo di destinazione nascente dall’impegno di spesa correttamente generato nell’esercizio di riferimento per carenza di perfezionamento dell’obbligazione nascente dall’integrativo), appare ben lontana dalla realtà giuridica del nostro sistema contrattuale e contabile, se solo si pensi, infatti, che un’obbligazione contrattuale di natura integrativa è sempre presente nel nostro assetto negoziale di secondo livello, in virtù del richiamato principio inderogabile di continuità operativa delle obbligazioni contrattuali che, in assenza di nuova stipulazione, rassegnano ultrattività al contratto collettivo integrativo da ultimo sottoscritto.
Le richiamate norme contrattuali prescrivono, quindi, che i contratti collettivi integrativi conservino la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascun ente, dei successivi contratti integrativi. Tale ultravigenza dei contratti integrativi, dunque, affermata con la finalità di scongiurare pericolosi rischi di vuoto normativo in una materia così delicata e rilevante per l’organizzazione, fa sì che un’obbligazione giuridica, nascente dal sistema contrattuale decentrato integrativo e relativa alla gestione del trattamento economico accessorio del personale dipendente, sia sempre presente e produttiva di effetti, circostanza, quindi, che esclude, in radice, ogni possibilità di dover confluire, le relative risorse economiche, nel risultato di amministrazione non vincolato e di improponibile perdita del corrispondente utilizzo, anche in presenza dell’omesso rinnovo del contratto collettivo decentrato integrativo nell’esercizio di competenza.
Relativamente alla mancata costituzione del fondo risorse decentrate, preliminarmente occorre fare riferimento all’allegato 4/2 al DLgs. n. 118/2011 il quale, al punto 5.2, stabilisce che, “in caso di mancata costituzione del fondo nell’anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale”.
Sul tema, la Sezione regionale di controllo per il Molise, Delibera n. 161/2017, ha, inoltre, sottolineato che nel concetto “di quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale” non possono farsi rientrare le risorse variabili, sebbene disciplinate dalla contrattazione collettiva nazionale o dalla legge, atteso che “le risorse di cui si tratta non possono né essere utilizzate per altri scopi, diversi da quelli prefissati, né, a maggior ragione, essere trasportate sull’esercizio successivo in caso di non utilizzo nell’anno di riferimento. Diversamente ritenendo, esse finirebbero sostanzialmente per “stabilizzarsi” nel tempo, in contrasto con la ratio della previsione del CCNL e con la specifica finalizzazione delle risorse stesse, che è alla base del loro stanziamento annuale. Pertanto, si ritiene che le risorse di cui si tratta, ove non utilizzate per le specifiche finalità cui sono destinate nell’anno nel quale sono stanziate (per il mancato o solo parziale raggiungimento degli obiettivi stabiliti ed in relazione ai quali si è proceduto all’incremento delle risorse variabili), nello stesso anno diventano economie di bilancio e tornano nella disponibilità dell’ente” (v., così, Deliberazione n. 161 del 18/07/2017).
Sul punto, e con particolare riferimento al perimetro applicativo del già citato punto 5.2 dell’allegato 4.2 al DLgs. n. 118/2011 (in base al quale, “in caso di mancata costituzione del Fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale”), la più recente giurisprudenza contabile ha confermato l’orientamento sopra richiamato, fissando alcuni principi orientativi: 1) la mancata costituzione del fondo nell’anno di riferimento salva esclusivamente la componente stabile dei fondi; 2) in coerenza con le indicazioni dell’Aran, le risorse variabili non possono stabilizzarsi e, quindi, le stesse andranno in economia di bilancio, perdendo l’Ente – in via definitiva – la loro possibile utilizzazione; 3) non migliore sorte hanno le economie dei fondi degli anni precedenti, le quali, non essendo incluse nella costituzione del fondo non potranno più essere utilizzate (cfr., in tal senso, Deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Lazio n. 7 del 15/03/2019; sul punto v., altresì, la Deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Molise n. 161/2017 cit.).
L'indennità di comparto è un'indennità fissa e ricorrente con carattere di generalità, introdotta dall’art. 33 Ccnl 22.1.2004, spettante a tutto il personale in servizio a tempo determinato o indeterminato; viene sospesa, o ridotta, in tutti i casi di sospensione, o riduzione, dello stipendio tabellare.
Trattasi di indennità definita direttamente dal Ccnl ed è erogata automaticamente senza necessità di un atto datoriale; non incide sul calcolo della tredicesima mensilità e dei compensi per il lavoro straordinario.
Secondo l'orientamento applicativo ARAN RAL252 del 5.6.2011 l'indennità di comparto rientra nella nozione di retribuzione globale di fatto, di cui all'art. 52, comma 2, lett. d), del CCNL 14.9.2000 (ora art.10, comma 2, del CCNL del 9.5.2006).
In conclusione non vi sono ostacoli all’erogazione dell’indennità di comparto nell’ipotesi prospettata nel quesito.
11 ottobre 2021 Angelo M. Savazzi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 3859, sintomo n. 3970
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
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