Legge 30 dicembre 2024, n. 207. Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione NASpI. Requisito contributivo di accesso alla prestazione NASpI
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
Risposta dell'Avv. Elena Conte
QuesitiIl comandante dei vigili è PO e percepisce l'indennità di posizione di 9.500,00, può anche percepire l'indennità di vigilanza di euro 1.110,84 ex L65/86?
Il tema è controverso e oggetto di oscillazioni interpretative da parte dei soggetti preposti a formare ipotesi di autorevoli prassi.
Si parta, per l’analisi del caso prospettato, dalla lettura di un dato normativo primario ovvero dal disposto dell’art. 18 del nuovo CCNL Funzioni locali 2016/2018 secondo cui:
“Art. 18
Compensi aggiuntivi ai titolari di posizione organizzativa
1. Ai titolari di posizione organizzativa, di cui all’art. 14, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati anche i seguenti trattamenti accessori: a) l'indennità di vigilanza prevista dall'art. 37 comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 6.7.1995, ai sensi dell’art. 35 del CCNL del 14.9.2000; b) i compensi ISTAT, ai sensi dell’art.70-ter; c) i compensi per lo straordinario elettorale, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del CCNL del 14.9.2000; tali compensi sono riconosciuti solo nei casi nei quali vi sia stata 23 l’acquisizione delle specifiche risorse collegate allo straordinario elettorale dai competenti soggetti istituzionali e nei limiti delle stesse; d) i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale, ai sensi dell’art.39, comma 3, del CCNL del 14.9.2000, introdotto dall’art.16, comma 1, del CCNL del 5.10.2001; e) i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell'art.40 del CCNL del 22.1.2004; tali compensi sono riconosciuti solo nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate agli enti con i provvedimenti adottati per far fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali; f) i compensi di cui all’art. 56-ter, previsti per il personale dell’area della vigilanza; g) l’indennità di funzione del personale addetto alle case da gioco; h) i compensi che specifiche disposizioni di legge espressamente prevedano a favore del personale, in coerenza con le medesime, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: - gli incentivi per funzioni tecniche, secondo le previsioni dell’art.113 del D.Lgs.n.50 del 2016; - i compensi professionali degli avvocati, ai sensi dell’art.9 della legge n.114 del 2014; - i compensi incentivanti connessi ai progetti per condono edilizio, secondo le disposizioni della legge n. 326 del 2003; ai sensi dell’art.6 del CCNL del 9.5.2006; - i compensi incentivanti connessi alle attività di recupero dell’evasione dei tributi locali, ai sensi dell’art.3, comma 57 della legge n.662 del 1996 e dall’art.59, comma 1, lett. p) del D.Lgs.n.446 del 1997; - i compensi connessi agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b), del D.L. n.437 del 1996, convertito nella legge n.556/1996, spese del giudizio”.
Orbene, le deroghe ammesse hanno carattere tassativo, salvo l'ipotesi di cui alla lettera h) che esplicitamente ammette la possibilità di cumulo dei compensi che specifiche disposizioni di legge espressamente prevedano a favore di tale personale, come quelle esemplificativamente elencate dalla medesima lettera. Anzi, tale previsione rafforza implicitamente la scelta normativa della esclusività delle ipotesi di cumulo.
Ciò detto, per i dirigenti, ostinatamente, l’ARAN ha sempre sostenuto la natura onnicomprensiva dell’indennità di posizione, con l’effetto di non poter veder riconosciuta l’indennità in parola.
Sul punto si ricorda la sentenza del 22 aprile 2004, con cui il TAR Lazio - con riferimento al ricorso proposto dal Comandante del Comune di Gaeta - riaprì la strada, disponendo il riconoscimento della citata indennità.
A seguire, di sono registrati alcuni poco confortanti della Corte dei Conti (cfr. sentenza Sezione Basilicata n°142/2012) che restituirono “freddezza” alle ambizioni di quanti pensavano di averne spettanza, posto che il Giudice contabile aveva sancito: “ ….parere dell’ARAN del 4.12.2000, che, nel rispondere allo specifico quesito sulla spettanza dell’indennità di pubblica sicurezza ai dirigenti della Polizia municipale, precisava che l’art. 37 comma 1, del C.C.N.L. del 10.4.1996 aveva previsto che le risorse precedentemente destinate alla corresponsione di detta indennità confluissero nel fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, e che, pertanto, anche la retribuzione di posizione del Comandante della Polizia municipale dovesse essere determinata con le modalità ed entro i limiti posti dall’art. 27 del C.C.N.L. del 23.12.1999. Conseguentemente ritiene il Collegio che il comportamento degli Amministratori che adottarono la delibera n. 160/2002 configuri un’inescusabile violazione del chiaro quadro normativo che, all’epoca, disciplinava la materia.”
Nel 2014 la materia si rinnova alla luce del seguente parere ARAN10/02/2014 n. RAL_1651_Orientamenti Applicativi.
Quesito:
“Il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza può essere integrato stabilmente della quota corrispondente all’indennità di vigilanza, ex art.45, comma 8, del DPR n.333/1990 ed art.37, comma 1, lett.d), del CCNL del 10.4.1996, per compensare lo svolgimento dal parte del dirigente del settore polizia locale delle particolari funzioni previste dalla legge n.65/1986?”
Risposta:
a) anche il personale dirigente dell’area della vigilanza ha diritto a percepire l’indennità prevista per l’esercizio municipale delle funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza, di cui alla legge n.65/1986, ma secondo diverse modalità, connesse ad un diverso percorso reso necessario dalla particolare struttura della retribuzione del dirigente incentrata, per ciò che attiene al trattamento economico accessorio, in modo assorbente sulle due voci della retribuzione di posizione e di risultato;
b) infatti, sulla base dell’art.37, comma 1, lett. d) del CCNL del 10.4.1996, le risorse dell’art.45, comma 8, del DPR n.333/1990 relative all’espletamento di specifiche funzioni, tra le quali anche quelle previste dall’art.5 della legge n.65/1986, dovrebbero confluire nel fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato.
c) il successivo art. 44, comma 1, del medesimo CCNL del 10.4.1996, stabilisce che nella determinazione della retribuzione di posizione le pubbliche amministrazioni tengono conto anche delle previsioni cui erano connessi trattamenti particolari richiamati nel citato art. 37, comma 1, lett. d), con riferimento alle medesime categorie. Tra questi trattamenti particolari vi è anche l’indennità di vigilanza di cui alla legge n. 65/1986.
d) conseguentemente, le particolari funzioni e responsabilità derivanti dalla legge n. 65/1986 e gravanti sul comandante della polizia municipale saranno valutate dall’amministrazione ai fini della graduazione delle funzioni dirigenziali e della determinazione della corrispondente retribuzione di posizione;
e) a tal fine si deve precisare che l’importo dell’indennità di cui alla legge n.65/1986, che, come detto, è confluito nel fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti, a differenza di quanto avvenuto per il personale non dirigente, non ha subito variazioni in aumento;
f) in tal senso si sono pronunciate espressamente le parti negoziali con la dichiarazione congiunta n. 6, allegata al CCNL del 22.2.2006;
g) pertanto, la soluzione deve essere individuata esclusivamente in sede di graduazione delle funzioni dirigenziali, dato che la materia non forma in alcun modo oggetto di contrattazione integrativa;
h) dal momento della istituzione della posizione dirigenziale relativa al settore della polizia municipale, con l’attribuzione al titolare delle funzioni di cui alla legge n.65/1986, quindi, l’ente avrebbe dovuto già inserire tra le generali risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato anche quelle connesse al finanziamento dell’indennità di cui si tratta (L.1.570.000 ovvero € 810,84), alla luce delle previsioni del richiamato art.37 del CCNL del 10.4.1996.
Alla luce e nei limiti di quanto sopra riportato, anche valorizzando il tenore della rubrica del menzionato art. 18 del vigente CCNL funzioni locali (Compensi aggiuntivi…), qualora il comandante rientri nell’ambito dei funzionari e non della dirigenza, si ritiene che l’indennità di vigilanza gli possa essere corrisposta.
11 ottobre 2021 Elena Conte
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INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
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