Revoca responsabilità area all’unico Funzionario, e attribuzione al Sindaco
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiIl mio comune ha in organico una P.O. nominata ai sensi dell'art 110 del TUEL. Questa P.O. è dipendente di ruolo a tempo indeterminato in altro comune ed è in aspettativa a seguito della nomina avvenuta con Decreto del nostro Sindaco. Poiché per varie vicende non ha più la fiducia dell'amministrazione, visto che è dipendente di ruolo in altra amministrazione, si chiede il vostro parere per sapere se per la cessazione di questo rapporto necessita aprire procedura presso l'UPD o è possibile procedere semplicemente con Decreto del Sindaco che l'ha nominato? Qual è il grado di tutela del dipendente per il rapporto che ha con il nostro comune?
Per l’individuazione dei casi che consentono la revoca dell’incarico ex art. 110 occorre fare riferimento alla disciplina interna e in modo specifico al regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, di cui la disciplina di tali incarichi è parte integrante. Inoltre, occorre fare riferimento all’atto di conferimento dell’incarico e al contratto individuale.
In generale l’incarico non può essere revocato prima della scadenza dell’incarico salvo nell’ipotesi di valutazione negativa della performance individuale o di significativi mutamenti organizzativi. In entrambi i casi, prima della formalizzazione del relativo provvedimento, è necessario acquisire, in contraddittorio e con l’eventuale assistenza dell'organizzazione sindacale cui conferisce mandato o con supporto di persona di propria fiducia, degli elementi di difesa relativi alla valutazione negativa della prestazione individuale, nonché all’acquisizione di eventuali osservazioni prodotte in relazione alla trasformazione organizzativa che ha dato luogo alla revoca dell’incarico di titolarità di posizione organizzativa già conferito.
Il comma 5-bis dell’art 3 del D.Lgs. 150/2009 disciplina le conseguenze della valutazione negativa del personale. In particolare, può costituire un presupposto, quando reiterato, di un procedimento disciplinare finalizzato ad una sanzione di natura espulsiva (licenziamento disciplinare come normato dall’art. 55-quater, comma 1, lettera f-quinquies del d.lgs. 165/2001,“licenziamento per insufficiente rendimento”).
Per quanto riguarda la durata dell’insufficiente rendimento lo stesso art. 55-quater prevede che il licenziamento disciplinare possa conseguire ad una valutazione negativa reiterata nell’arco dell’ultimo triennio. Una lettura approfondita di quest’ultima norma consente di individuare un ambito di intervento del sistema di misurazione e valutazione della performance. Infatti è prevista l’irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento nella ipotesi di “reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza, e rilevato dalla costante valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell'ultimo triennio, resa a tali specifici fini ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 150 del 2009”.
11 ottobre 2021 Angelo M. Savazzi
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