Progressione orizzontale dipendente trasferito per mobilità

Risposta del Dott. Fabio Venanzi

Quesiti
di Venanzi Fabio
12 Ottobre 2021

Dipendente trasferito per mobilità. Si chiede se ai fini della partecipazione alle procedure per le progressioni orizzontali, il personale trasferito nell'ente a seguito di mobilità debba maturare i due anni di anzianità nella categoria, presso l'ente oppure a tal fine possono considerarsi i periodi maturati presso altre amministrazioni?

 

Risposta

Nella procedura di mobilità di cui all’articolo 30 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, l’ente, che acquisisce il dipendente in entrata, subentra in tutti i rapporti attivi e passivi, rispetto all’ente cedente.

L’articolo 16, comma 6, CCNL 21 maggio 2018 stabilisce che, ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi.

Pertanto, si ritiene che non rilevi il cambio del datore di lavoro, ai fini della progressione economica.

8 ottobre 2021  Fabio Venanzi

 

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