MATERIALE WORKSHOP: Riforma del Testo Unico delle Costruzioni - La digitalizzazione delle pratiche e il fascicolo del fabbricato
Sintesi dell'intervento del Geom. Salvatore Di Bacco
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
QuesitiEntro i 90 giorni dal decreto di trasferimento degli immobili, all’interno di una procedura fallimentare, il curatore fallimentare ha provveduto a versare l’imposta IMU relativa alla sola quota comunale su fabbricati di categoria D. Successivamente, dopo 60 giorni, l’Ente ha provveduto ad emettere avvisi di accertamento IMU per la quota STATO senza contestuale irrogazione della sanzione per omesso versamento. Ad oggi, questi accertamenti sono divenuti definitivi e sono stati trasmessi all’Agenzia dell’ Entrate-Riscossione per la fase coattiva. Si chiede se è possibile procedere oggi, dopo circa 1 anno, all’emissione di accertamenti per irrogare la sola sanzione amministrativa oltre agli interessi maturati fino alla data di emissione dei precedenti avvisi. Inoltre, non essendo stata prodotta alcuna dichiarazione IMU da parte del curatore si chiede di conoscere se la misura della sanzione sia pari al 100 %.
Come noto, in caso di fallimento, la disciplina IMU rinvia a quanto previsto nel comma 6 dell’articolo 10, del D.Lgs n.504/1992 della previgente disciplina ICI. Invero, l’art. 9 comma 7 del d lgs 23/2011 testualmente recita: “Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili”.
Il primo adempimento del Curatore è, quindi, la dichiarazione IMU nella quale dovrà indicare gli immobili coinvolti nella procedura. Il riferimento alla dichiarazione attestante l’avvio della procedura coincide con l’utilizzo del modello dichiarativo, nel quale si dovrà riportare la situazione dell’immobile.
Si conferma che, nel caso di omessa presentazione, la sanzione sarà pari al 100%.
Si precisa che se, come spesso accade, all’omessa presentazione della dichiarazione fa seguito anche l’omesso – integrale o parziale – versamento dell’imposta, non sarà possibile applicare una doppia sanzione. Al Curatore andrà notificato l’avviso di accertamento per omessa denuncia con contestuale applicazione della relativa sanzione.
Ciò precisato, per rispondere al punto centrale del quesito, ricordiamo che nel nostro ordinamento non vi è una norma che espressamente preveda l’illegittimità della riscossione coattiva separata di imposte non versate e sanzioni ma l’illegittimità di tale prassi può derivare dall’applicazione dei principi generali. E’ difficile negare infatti che una tale prassi comporti un aumento di spese nonché maggiori oneri e difficoltà in termini di eventuale attività difensiva a carico del contribuente.
La soluzione ottimale sarebbe annullare l’avviso di accertamento emesso solo per il recupero della quota di imposta non pagata e quindi notificare un nuovo e unico avviso di accertamento.
Qualora ciò non fosse possibile, procedere nei modi indicati in quesito esporrebbe l’Ente ad una molto probabile – e giustificata - impugnazione da parte del contribuente.
7 ottobre 2021 Lorella Martini
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