Delibere TARI da pubblicare sul sito del MEF

Risposta del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
13 Ottobre 2021

Trasmissione delibera TARI per pubblicazione sul sito del MEF: quali formati sono ammessi? Che tipo di delibera è necessario predisporre? Quali firme apporre ai sensi del decreto del mef del 20 luglio 2021?

Risposta

La trasmissione delle delibere di determinazione delle tariffe della TARI deve avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale e non saranno, pertanto, pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it documenti inviati in formato cartaceo o mediante e-mail o PEC.

Ai fini della pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote, anche per l’anno 2021, il comune è tenuto a inserire nel Portale del federalismo fiscale il testo dell’atto – come stabilito, in via generale, dall’art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 – e non il prospetto delle aliquote previsto dall’art. 1, commi 757 e 767, della legge n. 160 del 2019, il cui modello dovrà essere approvato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 756 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019 (si veda sul punto la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020). 

In merito all’inserimento nel Portale del federalismo fiscale, si precisa che:

·   l’ente locale deve essere munito dell’abilitazione al Portale, e in particolare al servizio Normativa tributi enti locali, che può essere richiesta seguendo le indicazioni riportate alla voce “Come abilitarsi” presente nella pagina iniziale del Portale del federalismo fiscale;

·   il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo dell’atto è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021 [art. 13, comma 15-bis, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito dall’art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019].

·   Le delibere trasmesse dall’ente locale ai fini della pubblicazione sul sito del MEF devono possedere le seguenti caratteristiche:

·    a) essere documenti informatici nativi in formato PDF/A-1a accessibile 1 ;

·   b) essere sottoscritte dal Responsabile del procedimento con apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata.

·   Il formato da utilizzare per la sottoscrizione è quello PAdES (PDF 1 Tale formato impedisce al file di contenere (graficamente o come allegati) niente altro che testi, ipertesti, immagini raster o vettoriali. Per approfondimento si veda l’Allegato 2 al documento “Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici”, Formati di file e riversamento, pagina 23. 2 si veda il paragrafo 2.4.1. “Formazione del documento amministrativo informatico delle “Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici”, pag. 17 Advanced Electronic Signatures) con estensione .pdf, che - a differenza del formato CAdES per cui è necessario utilizzare un’applicazione specifica – è leggibile con i comuni reader disponibili per questo formato3 ;

·   c) essere accessibili nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4. e in conformità con le Linee guida sull’accessibilità; d) essere leggibili mediante software di pubblico dominio, gratuiti e rispondenti a standard internazionali in modo da potere essere consultati attraverso qualsiasi sistema informatico. In alternativa, l’Ente potrà inviare un documento informatico nativo recante il testo della delibera, avente le stesse caratteristiche di accessibilità e leggibilità sopra descritte, redatto secondo il modello predisposto all’esito dell’attività di affiancamento agli enti locali effettuata con la collaborazione dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e dell’Unione delle Province d’Italia (UPI)

·   L’obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall’anno d’imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi.

Si precisa che non devono essere trasmessi al MEF e non vengono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it  i seguenti atti (si veda sul punto la Circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019):

la deliberazione di nomina del funzionario responsabile del tributo; i meri atti endoprocedimentali con i quali non viene espressa la volontà definitiva dell’ente, quali le mere proposte di determinazione delle tariffe dirette al Consiglio comunale; la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, che, avendo natura di atto ricognitivo delle tariffe già adottate per l’anno di riferimento e non costituendo manifestazione di volontà in ordine alle stesse, non può essere considerata quale atto di determinazione delle tariffe; le deliberazioni adottate per un anno d’imposta precedente a quello di riferimento che risultino già pubblicate sul sito internet www.finanze.gov.it.

Per informazioni relative alla disciplina in materia di adozione e pubblicazione delle delibere e dei regolamenti, rivolgersi a: Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze - Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, tel. 06/93836424, PEC  df.dltff@pce.finanze.it

8 ottobre 2021               Eugenio De Carlo

 

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