Verifica inadempimenti Equitalia

Risposta del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
05 Ottobre 2021

Quesito normativo: verifica inadempimenti Equitalia nel caso di mandato di pagamento stipendiale a dipendente comunale o contributi ad associazioni di volontariato.

Verifica inadempimenti Equitalia:

L’art. 48 bis DPR 602/1973 dispone:

Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni(2)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le societa' a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575 , ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto nonché ai risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018.

2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 (1).

2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.

(1) Vedasi il decreto 18 gennaio 2008 n. 40.

(2) Per la sospensione dei termini vedi l'art. 153 D.L. n. 34 19/05/2020.

 La locuzione di cui sopra a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro” si riferisce anche ai pagamenti derivanti da mandati stipendiali e da contributi concessi ad associazioni di volontariato?

Risposta

La materia è regolata dall’art. 2, comma 9 del D.L. 262/2006 e dal relativo Decreto di attuazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, nonché da diverse circolari esplicative del medesimo Ministero, fra le quali la n. 22 del 29 Luglio 2008, la n. 29 dell’8 settembre 2009 e la n. 27 del 23 settembre 2011.

Dal 1° marzo 2018 la verifica disciplinata dall’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 opera per tutti i pagamenti superiori a 5.000 euro.

Il citato D.M. n. 40 non aveva previsto alcuna forma di esclusione/esenzione delle verifiche presso Equitalia Servizi spa, estendendo pertanto tali controlli a tutti i pagamenti, e non aveva chiarito se il controllo fosse da effettuare sul pagamento o sul contratto.

La circolare n. 22/2008 della RGS ha stabilito che il termine “pagamento” deve essere inteso in senso privatistico, ossia occorre fare riferimento all’adempimento dei un obbligo contrattuale. Il pagamento è l’adempimento di un’obbligazione pecuniaria derivante, per lo più, da un rapporto contrattuale.

La medesima circolare ha reputato  che la norma in argomento non debba applicarsi al semplice trasferimento di somme che, pur transitando per la Pubblica Amministrazione, non costituisce, tuttavia, un vero e proprio pagamento nel senso poc'anzi illustrato. In questo senso i contributi ad associazioni non legati da alcun rapporto sinallagmatico o di controprestazione per l’Ente.

Rientrano, invece, nell’ambito dei controlli gli stipendi, i salari, le retribuzioni equivalenti e pensioni, in quanto derivanti da una prestazione.

La Circolare n. 22/2008, inoltre, ha introdotto una serie di pagamenti che per ragioni oggettive sono escluse dalla verifica, in particolare, le esclusioni possono derivare da:

  • le erogazioni per le quali la normativa di rango primario esclude la possibilità di procedere al loro pignoramento per ragioni di pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona; la circolare, a tal fine, fornisce anche un’elencazione di tali pagamenti stabilendo che è solo esemplificativa e non esaustiva (versamenti di contributi previdenziali ed assistenziali, rimborso di spese sanitarie per cure rivolte alla persona, corresponsione di indennità connesse allo stato di salute della persona o al ristoro di un danno biologico subito, pagamenti a titolo di assegno alimentare, sussidi e provvidenze per maternità per malattia o per sostentamento, finanziamenti di progetti aventi scopi umanitari, ecc.);

 l’esistenza di una particolare tutela nei confronti di certi crediti in quanto non soggetti, all’azione revocatoria fallimentare; in questo caso sono da escludere dalla procedura di controllo i pagamenti delle rate dei mutui o di altre operazioni di indebitamento.

1 ottobre 2021               Eugenio De Carlo

 

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