Residenza a cittadino extracomunitario privo di permesso di soggiorno e passaporto

Risposta del Dott. Roberto Gimigliano

Quesiti
di Gimigliano Roberto
04 Ottobre 2021

E' pervenuta una richiesta di residenza di un cittadino tunisino senza permesso di soggiorno ma con provvedimento della Procura della Repubblica di ………….. ufficio esecuzioni penali con il quale dispone l'affidamento al Servizio Sociale per un periodo pari a quello della pena con obbligo di dimora presso un convento dei frati sito nel nostro comune. Il soggetto è beneficiario di un progetto lavorativo, pertanto per l'erogazione del compenso ha necessità di aprire una postpay.

Possiamo dare la residenza senza il permesso di soggiorno e senza il passaporto?

Risposta

Lo straniero (extracomunitario) è registrato in anagrafe solo a condizione che sia regolarmente soggiornante, anche quando la sua dimora abituale sia presso un centro di accoglienza come ospite da più di tre mesi (Art. 6, comma 7, D.Lgs. 286/1998, TU sull’immigrazione.).

 

In un primo tempo il Ministero dell’Interno si era espresso considerando sufficienti il principio della regolarità del soggiorno, qualche tempo dopo, lo stesso Ministero ha espresso un diverso parere (parere del 10 giugno 2010), sostenendo che la situazione di irregolarità del cittadino straniero detenuto non può ritenersi sanata per effetto del provvedimento sanzionatorio penale, in quanto quest’ultimo è rivolto alla tutela dell’interesse generale dello Stato a perseguire il responsabile di un reato e ha una natura diversa da quella propria del provvedimento amministrativo di autorizzazione al soggiorno; propendendo dunque per la improcedibilità all’iscrizione anagrafica di quello straniero detenuto senza permesso di soggiorno.

 

Con la circolare del Ministero dell’Interno 2.12.2000 n° 300.C2000/706/P/12.229.39/1^DIV. venne chiarito che " …in riguardo alla posizione di soggiorno dei cittadini stranieri detenuti ammessi alle misure alternative previste dalla legge, quali la possibilità di svolgere attività lavorativa all’esterno del carcere si rappresenta che la normativa vigente non prevede il rilascio del permesso di soggiorno ad hoc per detti soggetti. In queste circostanze non si reputa possibile rilasciare un permesso di soggiorno per motivi di Giustizia né ad altro titolo, ben potendo l’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza costituire ex se un’autorizzazione a permanere nel territorio nazionale…".

Tale circolare precisava che "… la possibilità per gli stranieri di cui trattasi, di svolgere attività di lavoro all’esterno del carcere è stata disciplinata dalla circolare n° 27/93 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale con la quale è stato chiarito che è sufficiente un apposito atto di avviamento al lavoro rilasciato dagli Uffici provinciali del lavoro, di validità limitata al tipo di attività lavorativa e a quel periodo indicato nel provvedimento giudiziario di ammissione al beneficio de quo…".

 

Tutto ciò veniva ribadito anche a fronte di quesiti sottoposti da Questure al Ministero dell’interno rispetto alla possibilità di poter concedere o meno la conversione del motivo permesso di soggiorno rilasciato per motivi di giustizia - eventualmente ottenuto durante lo svolgimento di una misura alternativa alla detenzione - a motivo di lavoro subordinato al termine della misura alternativa medesima.

 

Ragionando sulla condizione del cittadino straniero in affidamento ai Servizi Sociali, occorre prendere quindi atto che tale situazione non può non ripercuotersi sulla regolarità del soggiorno che va intesa come condizione obbligata (provvedimento della P.d.R.) a permanere sul territorio ma che non può incidere e consentire l’iscrizione anagrafica almeno fino all’ottenimento del titolo di soggiorno. 

30 settembre 2021           Roberto Gimigliano

 

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