Conseguenze mancata ratifica atto d'urgenza adottato dalla Giunta

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
05 Ottobre 2021

In data 1 settembre 2021 la Giunta ha deliberato una variazione d'urgenza secondo l'art. 175 comma 4 del Tuel, detta variazione come sappiamo deve essere ratificata entro 60 gg oppure entro il 31 dicembre. Il 3 e 4 ottobre si voterà per le comunali. Secondo l'art 38 c 5 Tuel il consiglio può adottare solo atti urgenti come approv. bilancio, rendiconto e debiti fuori bilancio, comunque improrogabili. Quindi la ratifica la dovrà fare il consiglio neo eletto. Si chiede, in caso di mancata ratifica entro il 31 dicembre, chi risponderà degli impegni assunti sorti dalla deliberazione non ratificata? Il Responsabile Finanziario  e Tecnico che ha coperto il costo con la Giunta (prima delle comunali) oppure chi non ha ratificato in Consiglio?

Risposta

Premesso che alla ratifica avrebbe potuto prevedere anche il consiglio attualmente in carica (in quanto si ritiene che tra gli atti urgenti e improrogabili che il consiglio in scadenza può adottare ai sensi dell'articolo 38, comma 5, del TUEL, rientri anche la ratifica delle variazioni di bilancio adottate d'urgenza dalla giunta), si evidenzia che il comma 5 dell'articolo 175 del TUEL espressamente prevede che "" In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall’organo esecutivo, l’organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell’esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

La mancata ratifica, totale o parziale, determina l’inefficacia sopravvenuta dell’atto della giunta, fatta salva la possibilità per il consiglio di adottare una deliberazione che, prendendo atto delle spese già liquidate e pagate sulla base della deliberazione di giunta non ratificata, convalidi gli effetti contabili della delibera stessa, così sanando il vizio afferente alla mancata e tempestiva ratifica e alle conseguenti irregolarità contabili.

Al riguardo la Sezione regionale della Puglia della Corte dei conti con deliberazione n. 25/2017 ha precisato che nel caso in cui siano sorti rapporti giuridici sulla base della deliberazione non ratificata, anche parzialmente, il consiglio, entro i trenta giorni successivi (termine ordinatorio in quanto al suo decorso la norma non riconnette l’illegittimità dell’atto tardivamente adottato) alla scadenza del termine perentorio dei sessanta giorni e comunque entro il 31 dicembre, è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari nei riguardi dei rapporti sorti sulla base della deliberazione non ratificata. In questo caso, qualora a seguito della deliberazione non ratificata l’amministrazione abbia assunto un impegno, poi caducato a seguito dell’inefficacia dell’atto presupposto, e dei rapporti giuridici in virtù di esso insorti, si siano formati debiti fuori bilancio, ad essi dovrà essere applicata con urgenza la procedura di cui all’art. 194 del TUEL, purché tali debiti rientrino nelle fattispecie tassativamente riconoscibili previste dal legislatore; nell'ambito di quest'ultima procedimento sono fatte salve le valutazioni in termini di responsabilità gestionale e disciplinare, da accertare da parte dei rispettivi organi, laddove il fatto sia imputabile ad una condotta negligente e/o ingiustificata da parte di qualche ufficio ovvero degli amministratori che hanno adottato, in assenza dei presupposti normativamente previsti, la delibera non ratificata.

30 settembre 2021        Ennio Braccioni

 

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