Rifiuti: decreto MASE, nasce il Registro Pneumatici
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – 18 aprile 2024
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
QuesitiSi sottopone il seguente quesito normativo relativo all’aree di cui all’oggetto:
L’area di montaggio e stoccaggio dei pneumatici possono essere escluse dal calcolo della TA.RI,
relativa all’attività di vendita pneumatici autoveicoli (gommista), in quanto rifiuti speciali (pneumatici fuori uso) che conferiscono a ditte specializzate art. 4 D.M. 182/2019?
In caso affermativo, ai sensi dell’art. 14 del regolamento Comunale che si riporta:
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TITOLO IV
ESENZIONI E RIDUZIONI
Art. 14 – Esenzioni e riduzioni
1. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa
ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore dimostri l'ordinaria produzione dei rifiuti
predetti e il loro trattamento in conformità alla normativa vigente (a mero titolo esemplificativo: contratti di
smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente controfirmati a destinazione, ecc.). Sulla
superficie suddetta verrà applicata esclusivamente la quota fissa della tariffa in vigore.
In caso di mancanza di questa documentazione, la riduzione di cui al presente comma non potrà avere
effetto fino alla data in cui la stessa non verrà presentata. Tale riduzione avrà effetto anche per gli anni
successivi, fatti salvi possibili controlli da parte degli uffici comunali competenti.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si potrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso
dell'anno solare. In questo caso si applica una riduzione del 30% sulla tariffa in vigore.
3. In caso di occupazione o detenzione temporanea, l'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto
con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la Tosap e per l'IMU.
4. In caso di utilizzo di composter si applica una riduzione del 5% sulla quota fissa e variabile della tariffa
relativa allo smaltimento degli sfalci concernente le aree verdi pertinenziali.
5. Le superfici delle ditte che smaltiscono in proprio nono devono essere considerate per quanto riguarda la parte variabile ma solamente per la quota fissa della tariffa, e i titolari devono pertanto presentare opportuna istanza con allegata documentazione comprovante l'ausilio di altra ditta di smaltimento.
6. Per ogni altro aspetto si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni del presente regolamento
relative al tributo annuale.
Oppure, dal 1° gennaio 2021 sono entrate in vigore alcune modifiche al Testo Unico dell'Ambiente (D. Lgs. 152/2006) dovute al D. Lgs. 116/2020, che impongono una revisione delle modalità e dei limiti all'applicazione della tassa comunale sui rifiuti TARI per le aziende industriali?
Il pneumatico fuori uso è un rifiuto classificato con il Codice Eer 160103 dall’Elenco Europeo dei Rifiuti e come NON pericoloso. Non vi sono dubbi poi che possa essere qualificato come rifiuto speciale.
Nelle generalità dei casi tali rifiuti sono prodotti da gommisti ovvero demolitori di veicoli.
Per quanto ci interessa l’art. 184 T.U.A. prevede che sono rifiuti speciali quelli prodotti nell’ambito di lavorazioni artigianali e commerciali se diversi dai rifiuti individuati dall’art. 183,c. lett.b-ter tra cui rientrano “i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura a composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies”.
Ora, l’allegato L-quater non riporta il codice rifiuto Eer 160103 ma il punto 19 dell’allegato L-quinquies menziona carrozzerie, officine, elettrauti e ciò ingenera un dubbio interpretativo.
Ad avviso della scrivente, però, perché operi l’assimilazione è necessario che sussistano entrambi i requisiti per cui si dovrà continuare a considerare il pneumatico fuori uso come rifiuto speciale.
Le aree su cui si producono esclusivamente rifiuti speciali saranno totalmente esenti TARI (sia pe la parte fissa sia per la parte variabile) purché il contribuente ne denunci la relativa metratura.
Rimarrebbero tassabili solo i locali riferiti alla medesima attività produttiva adibiti ad uffici, spogliatoi, mense ecc. che invece producono rifiuti urbani (carta, plastica, vetro ecc.). Le attività produttive hanno però la possibilità di sganciarsi completamente dal servizio pubblico, conferendo anche i rifiuti urbani ad un soggetto autorizzato che provvede ad inviare i rifiuti al recupero, rilasciando apposita attestazione; in questo caso, sulle superfici che producono rifiuti urbani (uffici, mense, spogliatoi ecc.), rimarrebbe dovuta solo la parte fissa della tariffa.
29 settembre 2021 Lorella Martini
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Risposta dell'Avv. Lorella Martini
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